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CONSULENZA ON LINE

Risponde Filippo Vasta

30 maggio 2016 da F.E. :le scrivo per consigli in merito al 730 da presentare a causa del comportamento discutibile del Fondo Sanitario integrativo.  Ho visto il 730 precompilato INCOMPLETO nelle voci più interessanti : nel novembre 2014 ho effettuato un intervento chirurgico che mi hanno rimborsato nel 2015 e che mi ritrovo sotto la voce "Comunicato da FONDO SANIT.......(CF97574030157) Rimborso per spese sanitarie sostenute nel 2014 € 2312,00” ed ho ricostruito per intero come intervento suddetto e comprensivo anche dell'importo differito che ho detratto avendo fatto la dichiarazione a luglio, dopo l'accredito in c/c. Ho portato in detrazione l'importo che ho dovuto pagare alla clinica € 1043,00 frutto di un conteggio astruso e di regolamento penalizzante per noi (massim.,ecced.massim.,importo differito ecc.).
Con la stessa dicitura hanno comunicato un ulteriore rimborso € 145,00 che non riesco a ricostruire.
Credo che, obtorto collo, dovrò indicare nel rigo D7 tipo redd.4, tass.ordin. anno 2014 € 145 ed ignorare € 2312 (somma dei due importi 2457 indicato sul modulo precompilato) salvo poi essere torchiato dall'Agenzia delle Entrate con interrogatorio di 3° grado per dimostrare che era stato tutto dichiarato nel 730/2015 redd. 2014.
Altra questione: i contributi versati al fondo risultanti al rigo e 26 cod.6 sono
solo i miei € 1091 e non 1646 che comprendono anche quelli di mia moglie. Fino all'anno scorso detraevo tutto io e debbo scindere d'ora in poi le due posizioni? Mia moglie è stata completamente ignorata nel precompilato in quanto nel rigo e 26 l'importo è ZERO per quanto riguarda lei.
La ringrazio per quanto mi risponderà
Risponde Filippo Vasta:
purtroppo sia il riepilogo delle prestazioni del Fondo, sia il precompilato, sono di scarso aiuto per la dichiarazione dei redditi nella quale, come ovvio, il contribuente deve esercitare il diritto di detrarre le spese sanitarie rimaste a proprio carico. Tali spese sono quelle sostenute nell’anno fiscale in esame; nel nostro caso, nel 2015. Il Fondo, e di conseguenza il precompilato dell’Agenzia delle Entrate che deriva i propri dati dalle segnalazioni del Fondo, sono anche loro redatti sui pagamenti effettuati nel 2015, ma questi dati non coincidono con quelli dei pagamenti effettuati dal contribuente, perché riportano rimborsi effettuati nel 2015 relativi a fatture del 2014 e non riportano i rimborsi richiesti verso la fine del 2015 o all’inizio del 2016 relativi a fatture del 2015.

D’altronde la Direzione del Fondo mi ha confermato che si tratta di uno schema obbligato, imposto dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Per quanto mi riguarda, io mi attengo alle spese sostenute nell’anno fiscale in esame, detraendole al netto dei rimborsi anche se gli stessi sono avvenuti nell’anno successivo, curando di redigere un prospetto che consenta di dimostrare al fisco, in caso di accertamento, la correttezza di quanto dichiarato. 

Quanto alle quote differite, è una sua scelta quella di considerarle già incassate e quindi di detrarre le spese sanitarie al netto sia della quota immediata sia di quella differita, o di detrarre al netto solo di quanto incassato. Nel primo caso, si corre il rischio di non detrarre al 19% una parte delle spese mediche se poi la differita non verrà liquidata; nel secondo si ha il dovere si dichiarare le quote differite fra i redditi diversi, sottoponendole a imposizione in aggiunta ai propri redditi.

E’ una sua scelta, anche se quest’anno le notizie sono di una liquidazione integrale delle quote differite e perciò sarebbe conveniente la prima opzione.

Non si lasci influenzare da quanto riportato sul precompilato, che è uno strumento ancora troppo impreciso, sul quale si possono effettuare delle modifiche, purché si sia in grado di dimostrare, con la documentazione a proprie mani e con la ricostruzione di quanto dichiarato, la legittimità del proprio operato.

Quanto alla deducibilità del contributo, nulla è cambiato e pertanto, come confermato anche dal Fondo, sussiste il diritto alla deducibilità integrale, anche per i familiari a carico e non a carico, come peraltro fa la banca con i dipendenti in servizio.

Tuttavia l’argomento è stato oggetto di controversia per diversi Caf e qualche sede dell’Agenzia delle Entrate, ancorché nella stragrande maggioranza dei casi le obiezioni sono rientrate e il nostro diritto è stato riconosciuto. Quest’anno il precompilato ha aumentato le incertezze, poiché riporta solo il contributo dell’associato.

Recentemente, dietro sollecitazione dell’Associazione dei pensionati SanPaolo di Torino, il Fondo ha assicurato che chiederà alla Direzione dell’Agenzia delle Entrate un “parere giuridico” sull’argomento che, se rilasciato, risulterà vincolante sull’intero territorio nazionale.

Ovviamente sui tratta di un provvedimento che, nella migliore delle ipotesi, potrà essere pronto per la dichiarazione dell’anno venturo. Spero inoltre che la richiesta venga posta in maniera corretta e opportunamente accompagnata da argomentazioni e documentazione, in quanto si tratta di un’arma a doppio taglio che potrebbe, con i tempi che corrono, sancire una cancellazione di quello che oggi pare un nostro diritto.

Le consiglio di leggere le note presenti sul nostro sito.

17 maggio 2015 - da W.M.: ho avuto il piacere di essere stato un suo collaboratore in ambito Ufficio Partecipazioni. Colgo l'occasione per chiederle gentilmente se il contributo versato al Fondo per la quota relativa alla mia compagna sia deducibile dal mio 730. Faccio presente che la suddetta persona è chiaramente iscritta nel mio Stato di Famiglia. Da felice pensionato le porgo i migliori saluti e ringrazio per l'attenzione.

19 maggio 2015 - da Filippo Vasta: secondo me, ma non considerare questa mia risposta come vangelo, la quota del coniuge di fatto non è deducibile. La definizione di "familiare non a carico", sempre a mio parere, si ricava dall'elenco di quelli che potrebbero essere a carico se non superassero il limite di reddito previsto dalla legge. Quindi coniuge, figli, figli dei figli, genitori e nonni, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore. Ovviamente il Fondo Sanitario, essendo una libera associazione, ha uno statuto maggiormente intonato alla società di oggi, ma quando si passa al campo fiscale non si può uscire dai concetti del codice civile, aspettando che venga aggiornato come sarebbe opportuno da tempo.
PS. Non sono mai riuscito ad appurare come si comporta la banca verso i dipendenti in servizio. Tempo fa lo chiesi ad un amico del Servizio Personale, ma non ottenni una risposta. Non escludo che il contributo venga defiscalizzato in toto, in mezzo agli altri, ma è solo una supposizione.

 

09 febbraio 2015 (collegata alla precedente) - da P.L.M.: contattato mio CAF ha manifestato alcuni dubbi sul fatto che, non portando in detrazione la quota differita che sarà liquidata nel 2015, si possa poi non indicarla nella dichiarazione di tale anno come reddito quadro D.

09 febbraio 2015 - da Filippo Vasta: quello che dice il suo Caf non ha senso: la differita non è reddito, ma un importo impropriamente detratto l'anno precedente e pertanto soggetto a tassazione. Quindi se si evita la detrazione impropria non si deve nulla al fisco. 

 

08 maggio 2014 - da G.P.B.: tempo fa ho letto da qualche parte come comportarsi (in ordine al mod.730) per quanto attiene ai rimborsi effettuati dalla Cassa sanitaria a valere sull'anno precedente (postergazione dei rimborsi). Purtroppo non sono più riuscito a trovare la nota relativa. Ti pregherei pertanto di essere così cortese da dirmi come operare con detti rimborsi ai fini della compilazione del 730.
08 maggio 2014 - da Filippo Vasta: è quanto mai opportuno che gli importi rimborsati dal Fondo relativi a spese sanitarie del 2013, ancorché rimborsati nei primi mesi del 2014, vengano considerati ai fini della dichiarazione dei redditi e si portino in detrazione solo le spese rimaste effettivamente a carico. Non dovrebbe essere difficile conoscere tali rimborsi in tempo per la dichiarazione dei redditi, eventualmente consultando l’area privata del sito del Fondo, rigo “Stato delle pratiche”, aprendo la pratica interessata e stampando il prospetto di liquidazione.
Nel caso non sia stato possibile procedere in questo senso e sia stata portata in detrazione l’intera spesa, la situazione si complica in quanto, nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, occorre ricomprendere fra i redditi la quota rimborsata che è stata oggetto di una detrazione impropria. 
Tale quota va iscritta fra i redditi diversi sottoposti a tassazione separata, al rigo D7 – codice 4. 
Questi redditi prevedono la tassazione al 20% a titolo d’acconto e il successivo accertamento del fisco per il conguaglio in base al criterio delle tassazioni separate. 
Il mio consiglio è di optare per la tassazione ordinaria, facoltà consentita per questi redditi, pagando l’aliquota marginale e quindi rimettendoci, ma chiudendo la partita.
Aggiungo che alla stessa voce vanno ricomprese le eventuali quote differite nell’improbabile ipotesi che ci venissero riconosciute (sino ad ora non è mai successo).

 

22 aprile 2013 - da L.P.: mi servirebbe una semplice consulenza sul 730. Vorrei sapere se e dove devo indicare gli importi liquidati del Fondo Pensioni e del TFR.
22 aprile 2013 - da Filippo Vasta: il reddito costituito dalla liquidazione del TFR e del Fondo Pensioni è soggetto a tassazione separata, effettuata direttamente dal datore di lavoro e dall'ente pensionistico. Nulla va pertanto indicato sulla dichiarazione dei redditi, in quanto si tratta di importi non soggetti a I.R.Pe.F. Il reddito da trascrivere in dichiarazione resta quello indicato nella parte B "Dati Fiscali", punto 1, del CUD (ove presente). Ricordiamo comunque che la tassazione (separata) del TFR e dello zainetto è effettuata a titolo d'acconto e che l'Agenzia delle Entrate può, entro tre anni, procedere al suo ricalcolo e alla liquidazione di un'eventuale conguaglio.

 

30 marzo 2013 - da G.S.: contributi pagati al fondo: sono ancora detraibili i contributi pagati anche per i familiari non carico?? un CAF mi ha detto di no: dato che la Cassa Sanitaria si è trasformata in Fondo integrativo, pertanto ora i contributi vanno indicati con codice "1" e non più "5" e le istruzioni del 730/2013 consentono solo la detrazione dal reddito "per sé e per i familiari a carico ", insomma ogni anno c'è una novità cosa ne pensi?
31 marzo 2013 - da Filippo Vasta: la natura del nostro fondo sanitario, nato da accordo sindacale, non ne modifica le prerogative rispetto alla precedente cassa sanitaria. Pertanto i contributi sono tutti deducibili, compresi quelli relativi ai familiari e così fa la banca, abbattendo alla fonte l'imponibile dei dipendenti. Non si vede perché i pensionati non debbano fare altrettanto. Purtroppo questo può non risultare chiaro ad alcuni CAF.

 

13 aprile 2012 - da G.R.: oggetto: "deduzione contributi Fondo Sanitario". Come suggerito dalla nota in merito sul sito, ho inserito l'importo totale dei contributi al rigo 26. I CAF Cisl e Acli di Pavia intendono accettare solo la contribuzione a mio carico escludendo la parte di mia moglie (non a carico), non permettendomi neppure di dedurre tale parte dalla dichiarazione di mia moglie.
Ho fatto leggere anche la Vostra nota ma asseriscono di non essere in possesso di precisazioni ufficiali in merito. Chiedo come posso fare. La ringrazio per l'aiuto e La saluto cordialmente. 
13 aprile 2012 - da Filippo Vasta: l'argomento è dibattuto e perciò non mi sorprende l'atteggiamento di alcuni CAF e anche di qualche sede dell'Agenzia delle Entrate. Questo anche perché la trasformazione delle Casse Sanitarie in Fondi Sanitari Integrativi ha ingenerato incertezze e confusione; da parte nostra è stato predisposto un interpello per fare chiarezza in via definitiva. Le vecchie Casse Sanitarie, che nascevano da accordi sindacali, davano ai datori di lavoro l'autorizzazione a defiscalizzare i contributi dei dipendenti anche per i familiari, sia a carico, sia non a carico e questo è incontrovertibile (cfr. circolare 2002 allegata, punto 6). Tale diritto è stato trasmesso anche ai pensionati con notissima risoluzione del luglio 2008, altrettanto incontrovertibile. Non si vede come queste prerogative non possano essere transitate anche sui Fondi Sanitari che da tali casse derivano. Invece i cosiddetti Fondi Sanitari Integrativi del S.S.N. di cui all'art. 9 de TUIR (oggetti abbastanza misteriosi), enti aperti a tutti e con pari condizioni di accesso (i nostri Fondi invece sono riservati esclusivamente ai dipendenti e ai pensionati dell'Azienda e hanno contributi variabili in base al reddito) hanno in effetti limiti alla deducibilità dei contributi dei familiari. E' facile fare confusione fra le due fattispecie e speriamo, appunto, che si faccia chiarezza. Ad ogni buon conto allego, se può servire, copia dei due documenti sopra richiamati (vedasi 
circolare 2002  e  risoluzione 2008 dell'Agenzia delle Entrate)


 

 

 

 

 

 

 

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