">

L'istanza di revoca del Liquidatori del Fondocomit
L'esito dell'udienza 19/12/2013 Tribunale Milano

Per mera informazione segnaliamo ai soci che sul sito del Fondocomit è comparsa una comunicazione in merito all'ordinanza del Tribunale di Milano in data 24 dicmbre: di seguito la pubblichiamo integralmente

◊  ◊  ◊  ◊  ◊

Pubblichiamo in PDF il testo dell’ordinanza del Tribunale di Milano in data 24.12.2013 che ha rigettato la istanza di revoca dei Liquidatori (e la trascriviamo per comodità di lettura).

“TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

il Presidente delegato, a scioglimento della riserva, provvedendo sul ricorso proposto da Achilli e 846 per la revoca dei liquidatori del Fondo pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana in liquidazione, nominati dalla Presidenza del Tribunale con decreto del 27 settembre 2006;
sentite le parti,osservaI motivi esposti dai ricorrenti non sono idonei a provocare la richiesta revoca dei liquidatori, la quale può essere giustificatamente disposta dal Presidente là dove siano riscontrabili comportamenti in violazione di legge ovvero lesivi di quei principi di competenza, correttezza e diligenza che presiedono allo svolgimento della demandata attività amministrativa di liquidazione.
A tale riguardo, a fronte delle doglianze di inefficienza e inadeguatezza contenute nel ricorso, la memoria difensiva dei liquidatori e gli allegati prodotti danno adeguatamente conto dello svolgimento dell’attività di liquidazione, già di per sé complessa per gli interessi, i beni, il numero dei soggetti coinvolti e ancor più resasi difficile e dilazionata nel tempo per le plurime iniziative giudiziarie assunte a contestazione, da parte di alcuni dei soggetti interessati, dei criteri liquidatori e dei provvedimenti al tal fine proposti.
Complessità e incertezza delle soluzioni che emergono anche dalle numerose pronunce giudiziarie emesse, il cui contenuto e gli effetti derivati non possono certo essere imputati, quale elemento di dilazione dei tempi, ai liquidatori.
Oltre a richiamare, quindi, il contenuto delle svolte difese e dei chiarimenti forniti dai liquidatori nella memoria 6 dicembre 201 3, in tale fase di cognizione, può osservarsi, a fronte delle indicazioni dei ricorrenti che:
- il fatto che i liquidatori, quali ex lavoratori e/o ex amministratori del Fondo siano incompatibili con il ruolo di liquidatori (prospettandosi una sorta di conflitto di interessi) è prospettazione che trova esplicita smentita nell’art. 11 disp. att. c.c. e nell’art. 5 del D.Lgs. n. 252/2005, che invece riconoscono la certa possibilità di scelta del liquidatore in ex amministratori e lavoratori dell'Ente;
- in concreto neppure e indicato un comportamento riscontrabile e verificabile da cui desumere una violazione di regole di amministrazione per il perseguimento di un interesse personale in conflitto;
- la remunerazione dell'attività e espressiva di un ordinaria regola propria di ogni organo amministrativo ed essa è stabilita in misura che, invero, non appare in violazione di criteri di proporzionalità, tenuto conto, altresì, delle indicazioni contenute nel D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 ovvero del precedente D.M. n. 570/1992;
- le modalità di svolgimento della liquidazione - in difetto di esplicite disposizioni che regolino un fenomeno come quello qui in essere - sono state la conseguenza di scelte, opposizioni, determinazioni giudiziarie i cui tempi e la cui parziale disomogeneità non può essere certo imputata ai liquidatori, i quali, invece, una volta superata l’incertezza procedurale a seguito della pronuncia della Corte di cassazione si sono immediatamente attivati nell’instaurare la procedura paraconcorsuale, avanti la sezione fallimentare (procedura conclusasi per la prima fase ordinaria e, come emerso nella discussione, destinata a prolungarsi proprio per la proposizione di ulteriori opposizioni);
- i contrasti circa i criteri da applicarsi e circa l'asserita applicabilità di pregressi accordi, rappresentano temi già oggetto di cognizione - a seguito, appunto, dell’opposizione proposta dagli interessati - avanti il giudice della cognizione e tale opinabile prospettazione giuridica non può certo costituire, se non condivisa, ragione di revoca dei liquidatori,
- risultano adempiuti gli incombenti indicati alle pagg. 63 e segg. ricorso, diversamente da quanto denunciato;
- le spese per compensi professionali sostenute dalla liquidazione devono essere valutate in correlazione con la serie - decine e decine di cause - di procedimenti instaurati da terzi soggetti, con la necessità conseguente di espletare difese giudiziarie di sicuro rilievo.
In definitiva, ritiene questa Presidenza che non siano riscontrabili elementi per giustificare l’intervento cosi come richiesto dagli istanti, non palesandosi violazione di legge o di regole di comportamento amministrativo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso per la revoca dei liquidatori. Si comunichi.
Milano, 24 dicembre 2013”

Al riguardo, sul sito dell’ANPEC (http://www.noicomit.it/dettaglio.php?id=429) è stato pubblicato il Comunicato n. 22 del 24-12-2013 e una lunga “LETTERA DEL PROF.PILEGGI” (nella quale egli riferisce “sull’esito dell’udienza del 19 dicembre … davanti al … Tribunale di Milano per la discussione della …istanza di revoca e sostituzione dei liquidatori”).
Senza entrare nel contenuto propagandistico di questi testi, occorre quanto meno smentire la ricostruzione di quell’udienza in camera di consiglio e in particolare le affermazioni attribuite al Giudice e al legale dei Liquidatori (che ha discusso la causa in modo più sintetico della controparte in quanto aveva già replicato al ricorso avversario nella memoria di difesa).

Per conoscere il contenuto effettivo delle difese dei Liquidatori, pubblichiamo nelle “COMUNICAZIONI” il testo della memoria depositata nel loro interesse.

◊  ◊  ◊  ◊  ◊Pubblichiamo inoltre il testo della memoria depositata dal collegio di difesa dei Liquidatori, particolarmente significativa nei contenuti nella parte ove riepiloga con chiarezza i fatti che hanno portato alla liquidazione del Fondo, in particolare per quanto concerne l'atteggiamento delle OO.SS., allora Fonti Istitutive favorevoli alla liquidazione dell'ente e (almeno così sembrerebbe) alla mancata applicazione dell'art. 27. Opportuno leggere le 53 pagine.
Cliccare sull'icona sottostate per aprire il file pdf (piuttosto "pesante": ca. 7 mb)

   Visualizza il testo integrale della memoria

 

Amici Comit - Piazza Scala - Associazione senza scopo di lucro - Sede legale: Milano – 20123 – Via Olmetto, 5, 1° piano 

  Email: amicicomit@gmail.com - amicicomit@tiscali.it - Codice fiscale: 97623890155

Pec: amicicomit@pec.it (non abilitata a ricevere mail ordinarie) - Recapito Skype: amicicomit - Facebook: Amici Comit