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FONDOCOMIT: COMUNICATO 23 FEBBRAIO 201 DEI LIQUIDATORI 
tratto dal sito del Fondocomit

Ricordiamo che il 7 novembre 2013 il Collegio dei Liquidatori aveva depositato, nella Cancelleria Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, lo Stato Passivo contenente l’elenco dei “crediti ammessi o respinti”.
Successivamente, per il sopraggiungere di alcune nuove istanze “tardive”, sono stati depositati tre Stati Passivi aggiuntivi (l’ultimo dei quali in data 21 novembre 2014). Contro lo Stato Passivo depositato dal Collegio dei Liquidatori, i ricorrenti in opposizione (prevalentemente ex partecipanti al Fondo o pensionati del Fondo, divenuti tali negli anni 1998/1999, ed altri che rivendicano comunque somme ulteriori nei confronti dell’Ente) sono oltre n. 1.400 (raggruppati in circa 115 giudizi) ed il totale complessivo delle somme richieste (in molti casi senza contare pretesi interessi e rivalutazioni) supera € 50 mln.
Ai sensi di legge, risultano ormai trascorsi i termini per avanzare ulteriori domande.
In sostanza, chi non si è opposto sino ad oggi allo Stato Passivo non può più farlo a causa dell’intervenuta scadenza del termine.
Rammentiamo inoltre che, nello Stato Passivo (ad eccezione della posizione riguardante la Agenzia delle Entrate), sono stati riconosciuti solo crediti “chirografari postergati”, cioè suscettibili di variazioni secondo l’ammontare dell’attivo netto e il “quantum” degli aventi diritto alla spartizione.
Al fine di venire incontro alle numerose richieste di chiarimento sulle conseguenze del contenzioso in essere evidenziamo quanto già contenuto nello Stato Passivo e così spiegato nella nostra lettera del giugno 2013 a tutti i singoli interessati, e cioè:a. la Sua posizione – come tutte quelle che la Corte di Cassazione ha definito “inerenti alla ripartizione delle eccedenze” e che dunque sono postergate rispetto ai creditori - è variabile e condizionata alla presenza e concreta entità di attivo al netto delle passività, essendo stata calcolata a suo tempo in base ad un attivo netto di complessivi € 1.134.352.854,19 (incluso il totale degli importi già erogati/trasferiti);b. dunque l’importo della Sua posizione verrà proporzionalmente aumentato qualora l’attivo netto (incluso il totale degli importi già erogati/trasferiti) superi € 1.134.352.854,19 o invece verrà proporzionalmente ridotto qualora l’attivo netto (incluso il totale degli importi già erogati/trasferiti) risulti inferiore ad € 1.134.352.854,19”.In sostanza tutte le eventuali passività (ivi comprese, ovviamente, eventuali sentenze definitive a favore dei ricorrenti relative alle cause di cui sopra) comporteranno la proporzionale riduzione di tutte le posizioni contenute nello Stato Passivo; così come al contrario ogni ulteriore attività comporterà l’incremento delle posizioni stesse.
In questo contesto, il Collegio dei Liquidatori sta effettuando i primi conteggi,  propedeutici a un’eventuale predisposizione di un piano di riparto parziale (da sottoporre, ovviamente, ai competenti Organi di Vigilanza) delle somme disponibili, al netto degli accantonamenti necessari.
Con l’occasione ricordiamo che, malgrado l’amplissimo contenzioso insorto e la nota controversia fiscale, il Consiglio di Amministrazione nel periodo 2005/2006 e il Collegio dei Liquidatori negli anni successivi hanno già distribuito una grandissima parte dell’importo preso a riferimento – anche nello Stato Passivo - come attivo netto.
Entro la fine del mese di marzo, confidiamo di poter fornire informazioni più precise anche in relazione alla possibile prossima erogazione di un ulteriore significativo acconto.

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In data 14 gennaio u.s. il Tribunale di Milano, II Sez. Civile, (Pres. Dott.ssa Macchi, Relatrice Dott.ssa Mammone e terzo Giudice componente il Collegio Dott.ssa Savignano) ha pubblicato la sentenza con cui ha respinto il ricorso presentato dalla Sig.ra Accio Graziella, con altri sessantuno ricorrenti, contro l’ammissione nello Stato Passivo, depositato il 7 novembre 2013, dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Rho, per l’importo di Euro 114.961.680,60 in via chirografaria “con riserva all’esito finale del giudizio pendente avverso l’ammissione del suddetto credito”.
Il Collegio giudicante ha pienamente accolto le tesi difensive del Fondo ed ha confermato la correttezza dell'operato dei Liquidatori che hanno fatto bene ad ammettere il Fisco allo Stato Passivo (pur con riserva all'esito del giudizio in corso, che per il momento vede vittorioso il Fondo) e a compiere i relativi accantonamenti di somme

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