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CONSULENZA ON LINE

Risponde Gianfranco Minotti 

16 marzo 2019 da G.N.: volevo dirle che mi è arrivata la comunicazione con raccomandata A.R. del Comune di Milano che rigetta la mia istanza per il recupero degli arretrati TARI sul box. E' il caso di inoltrare una successiva lettera in autotutela per far rivedere il provvedimento di diniego? Grazie e cordiali saluti.

Risponde Gianfranco Minotti: in teoria potresti presentare un'istanza di autotutela nei confronti del provvedimento di rigetto della tua istanza: devo però rilevare, da quanto riferisci, che, nel tuo caso, il Comune di Milano non si è limitato ad una reiezione silente, ma ti ha comunicato un formale respingimento sicché, dovrai tenere in considerazione che la presentazione di una tale istanza non sospende i termini per impugnare, con ricorso in CTP, la decisione del Comune, atto da notificare/comunicare, tassativamente per non incorrere in un'irrimediabile decadenza , entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento reiettivo. Mi dispiace osservare come il Comune di Milano, che, all'origine della questione TARI, aveva lasciato, in qualche modo intendere, un sia pur vago orientamento a valutare con positiva attenzione le posizioni dei contribuenti, abbia poi deciso di assumere, rafforzato successivamente dalle prime sentenze a lui favorevoli emesse dalla CTP, un atteggiamento sempre più negativo e comunque volto a scoraggiare iniziative recuperatorie.

11 febbraio 2019 da G.N.: ho seguito la vs lodevole iniziativa per il recupero della TARI versata in eccedenza sulle pertinenze al Comune di Milano dal 2014 in poi. Mi consta che le prime sentenze della CPT di Milano non siano favorevoli al cittadino milanese. Pensa che sia opportuno proseguire con il ricorso alla CTR sebbene i risultati negativi? Non si rischia di pagare le spese sopportate dalla controparte nel caso di soccombenza? La CTR di Milano si è già pronunciata su eventuali ricorsi e con quale esito?
La ringrazio anticipatamente e le porgo cordiali saluti.

Risponde Gianfranco Minotti: purtroppo, come hai potuto apprendere, la CPT di Milano ha respinto (non sono al corrente di eventuali impugnazioni) i ricorsi presentati al fine di ottenere il rimborso della TARI conteggiata (dal 2014) dal Comune di Milano in (pretesa) eccedenza sui box pertinenziali (e sulle cantine) ed ha sostenuto, in sintesi, che il Comune abbia operato correttamente nell'ambito della propria autonomia regolamentare con l'approvazione della delibera del Consiglio relativa alla metodologia di calcolo della TARI senza ricevere contestazioni dal Ministero Economia e Finanze, considerando, a riguardo, ininfluente, per il pregresso, la Circolare del MEF n.1/2017 portante invito ai Comuni a procedere ai necessari adeguamenti dei propri regolamenti qualora avessero previsto, in difformità ai criteri di base, l'applicazione della quota variabile anche alle pertinenze.

A mio avviso le decisioni della CPT sono suscettibili di censure, tuttavia, in ragione della relativa modestia delle cifre in gioco (mediamente € 300) ritengo, allo stato, che non valga la pena di avviare un ricorso, ancorché l'iniziativa possa essere promossa in proprio senza necessità di avvalersi dell'assistenza di un professionista abilitato (ma con il rischio di subire, in ipotesi di soccombenza, una condanna alla rifusione delle spese).

Tenuto conto, infatti, che, una volta depositata tempestivamente, e cioè entro i termini decadenziali (quinquennali dalla data di ricevimento di ciascun avviso di pagamento), l'istanza di rimborso cui il Comune abbia riservato la formalità del rigetto tacito (decorsi novanta giorni dal relativo deposito), il diritto al recupero fiscale potrà essere esercitato nei termini prescrizionali (che, nel caso, secondo la più recente giurisprudenza,sarebbero quinquennali a partire dalla data di deposito dell'istanza) è preferibile, a mio parere attendere di conoscere se intervengano decisioni di CTR favorevoli ai contribuenti, per poi, alla luce di novità positive, valutare di procedere a formalizzare un ricorso.

6 gennaio 2018 da C.C.: sono un ex Dirigente “esodato” dall’1.1.2013 ed entrato nel Fondo di solidarietà, con permanenza prevista fino al 30.11.2017. Pensionato dall’1.12.2017.Nel resoconto INPS di conteggio, figura che la Banca ha pagato i contributi all'INPS sino al 30.11.2016, lasciando scoperto tutto il 2017. Ero certo che la Banca avrebbe comunque pagato i contributi per tutto il periodo di permanenza nel Fondo Esuberi. Ho interpellato, da ormai venti giorni, il Servizio Personale che non mi ha ancora risposto sulla materia. Ritenete che mi siano dovuti codesti contributi. E se sì, è plausibile che l'INPS, post ravvedimento della banca e versamento del dovuto, mi ricalcoli l'importo della pensione. Ringrazio in anticipo per l'attenzione che vorrete prestarmi e colgo l'occasione per inviarmi i miei più sinceri auguri.

Risponde Gianfranco Minotti: per quanto è a mia conoscenza la normativa disciplinante il c.d. “fondo esuberi” (vedi articolo 10 DM 158/2000) prevede che i contributi previdenziali (contribuzione correlata) vengano versati, a onere del datore di lavoro, sino alla maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia (mentre l'assegno di sostegno al reddito viene erogato sino al mese antecedente a quello di prima percezione della pensione). Il sistema delle cosiddette “finestre” (periodo d’inizio dell'erogazione della pensione) contemplava uno slittamento di dodici mesi (per i lavoratori dipendenti) tra il momento della maturazione del diritto alla pensione e quello dell'avvio dell'effettiva riscossione dell’assegno pensionistico. Detto sistema è stato disapplicato dall’1°gennaio 2012 dopo la c.d. Riforma Fornero del 2011, ma rimane tuttora in vigore per alcune categorie tra cui quella dei c.d. esodati. Pertanto, qualora il collega avesse maturato i requisiti per la pensione al 30.11.2016, il comportamento della Banca risulterebbe corretto.

 

1 agosto 2017 da G.R.: sono un "attivo", però sono andato in pensione nel 2008, quindi ho completamente liquidato la mia posizione nel Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo, dove peraltro la mia posizione risulta attualmente (visionata via Internet) "congelata al luglio 2017", evidentemente a causa della confluenza di tutti i fondi pensioni in essere nel nuovo Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo. Ora, vorrei sapere quale prassi dovrò seguire per ricevere l'erogazione 2017; secondo l'ultimo (e per ora unico) comunicato del Fondo Comit, per gli "attivi" si effettuerà un accredito presso il Fondo Intesa; questo mi sembra logico per gli "attivi" ancora in servizio, molto meno logico per gli "attivi" che nel frattempo sono andati in pensione, liquidando la propria posizione presso i Fondi Intesa. Questo perché, temo, i pensionati dovranno presumibilmente fare una nuova richiesta di liquidazione presso il Fondo Intesa, con problemi burocratici (come le persone che come me risiedono all'estero) e di tempo, perché certo il Fondo Intesa si prenderà settimane, se non mesi, per liquidare le posizioni. Il Fondo Comit, da me interpellato via e-mail, non dà informazioni. Si hanno notizie circa la prassi di liquidazione che verrà adottata in questi casi? Grazie.

Risponde Gianfranco Minotti: a riscontro del tuo messaggio premetto che il Fondo Comit non ha, allo stato, fornito ufficiali indicazioni in ordine alle modalità di regolamento del riparto parziale di liquidazione previsto per quest'anno per posizioni come la tua (attivo all'1.1.2005 indi pensionato con percezione del c.d.”zainetto”). Detto ciò convengo con te nel ritenere che tali posizioni dovrebbero essere definite con accredito dei relativi importi -al netto dell ritenuta fiscale (tassazione separata) - sui conti correnti bancari dei beneficiari che dovrebbero venire interessati dal Fondo Comit con apposite comunicazioni.

Al fine di tentare di contenere i tempi di perfezionamento del riparto di tua pertinenza ti consiglierei di inviare al Fondo Comit una lettera (meglio in forma di raccomandata a.r.) precisante la tua posizione e portante le coordinate bancarie (codice IBAN) per l'esecuzione del relativo bonifico.

19 maggio 2017 da T.P.; lo scorso anno ho percepito il reddito come lavoratore bancario dipendente fino al 31 luglio. Dal 1 agosto percepisco l'assegno di sostegno al reddito (maturerò il diritto a pensione dal 1° agosto di quest'anno).
Nella dichiarazione dei redditi (730) posso portare in detrazione le spese mediche effettuate dal 1° agosto in poi? Grazie
Risponde Giancarlo Minotti: la risposta al tuo quesito è  positiva: atteso che, oltre all'assegno d'esodo soggetto a tassazione separata, per l'anno 2016 hai ricevuto un reddito da lavoro (sia pure fino al 31 luglio), nella compilazione del mod. 730/17 puoi portare in detrazione dalla relativa imposta le spese mediche a prescindere dal periodo in cui queste sono state sostenute.

5 aprile 2017 da A.T.: Buongiorno, sono un collega in esodo dall’1 gennaio 2015, dovrei andare in pensione con decorrenza 1 maggio 2018. Da un controllo effettuato sull'estratto conto INPS, ho rilevato una differenza di Retribuzione tra l'ultimo anno lavorato (2014) e quella segnalata per il primo anno di esodo (2015) per euro 2.085,00. Ma è corretto?
Come posso verificare se ciò corrisponde al vero, oppure se c'è qualche errore?
Rimango a disposizione nel caso Le occorresse la documentazione (qui non vedo la possibilità di allegarla). Invio un cordiale saluto.

Risponde Gianfranco Minotti: a riscontro del tuo messaggio, ti posso dire che la differenza di valori da te rilevata da un’attenta consultazione dell’“ecocert” INPS tra la retribuzione dell'ultimo anno di lavoro in banca e quella relativa al primo anno d'esodo dovrebbe rientrare in un ambito di normalità.

Infatti, l’ammontare dell’assegno di sostegno al reddito corrisponde al valore della pensione virtuale attualizzata spettante per il periodo d'esodo e come tale costituisce una percentuale della retribuzione lavorativa alla cui esatta quantificazione si può pervenire solo con l’implementazione di un apposito programma di calcolo.

Qualora ti permanesse qualche perplessità sulla correttezza dei valori attribuiti alla tua posizione, potresti rivolgerti all’assistenza tecnica di un sindacato curando di esibire l'ultima busta paga e l'”ecocert” INPS per le relative disamine. Il più cordiale saluto.

 

3 ottobre 2016 da R.D.: sono ex dipendente Comit ... Intesa.......Intesasanpaolo, andato in pensione nell’ottobre 2012. Mi è arrivata dall'Agenzia delle Entrate una contestazione bonaria sulle imposte dovute sul TFR. Vi allego copia dell’agenzia più copia del CUD 2012, dove si evidenziano i riferimenti al TFR più incentivo all'esodo. Gentilmente chiedo un vs controllo e parere in merito.     

Risponde Gianfranco Minotti: ho potuto leggere il tuo messaggio e provvedo a dare riscontro avendo anche verificato i documenti allegati all’e-mail da te inviata a “Amici Comit”. Il cosiddetto “avviso bonario” che hai ricevuto dall’Agenzia delle Entrate riguarda la riliquidazione della tassazione del TFR - e di altre indennità equipollenti tra cui l'incentivo all'esodo - relativa ai rispettivi montanti maturati dall’1.1.2001 (al netto delle rivalutazioni per quel che concerne il TFR e delle detrazioni di legge). Tale procedura è stata introdotta dal Dlgs n. 47/2000 art.19, normativa in base alla quale i suddetti proventi sono assoggettati, in sede di erogazione, a ritenute da parte del datore di lavoro a titolo di acconto (non più a titolo definitivo come ancora avviene per i montanti maturati sino al 31.12.2000) con una successiva liquidazione a conguaglio da operarsi da parte dell’AdE con notifica del relativo ricalcola entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione del mod. 770. Il ricalcolo è effettuato con applicazione (sull'imponibile netto) della c.d. aliquota media di tassazione dei redditi complessivi del contribuente relativi al quinquennio precedente a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR e così con un criterio diverso da quello previsto per il datore di lavoro (sostituto d’imposta) contemplante l'applicazione (sempre sull'imponibile netto) di un'aliquota (c.d. aliquota interna) ricavata in forza di un particolare conteggio basato sul c.d. “reddito di riferimento” influenzato dalla durata del rapporto di lavoro. Il risultato della riliquidazione è l'emergenza di un debito d’imposta che l'AdE va a esigere mediante l'invio del c.d. ”avviso bonario” con la fissazione di un termine di trenta giorni entro cui eseguire il pagamento. Per venire al tuo caso qualora gli importi dei redditi dei cinque anni (da 2007 a 2011) antecedenti alla maturazione del diritto alla percezione del TFR (e delle altre indennità) indicati nel prospetto dell’AdE risultassero (dalla verifica delle tue dichiarazioni dei redditi - mod. 730 ovvero UNICO) corretti, la pretesa dell’ufficio finanziario non sarebbe suscettibile di contestazioni. Aggiungo che l’entità dell’importo che ti è stato richiesto rientra in un range “di normalità”.

5 maggio 2016 da G.T.: quest'anno al CAF mi hanno detratto solo i contributi da me versati, anziché l'importo complessivo comprendente anche quelli versati per mia moglie (non fiscalmente a carico). L' anno scarso avevano detratto l'importo totale.

E' cambiato qualcosa?

Scusate per il disturbo e, nell'attesa, se possibile, di una Vostra precisazione, Vi porgo i miei saluti.

Risponde Gianfranco Minotti: quest'anno i dati dei contributi versati al FSI sono affluiti al sistema centrale dell'anagrafe tributaria e compaiono nel mod. 730 precompilato. Il FSI attenendosi ai relativi schemi operativi ha tenuto distinte le quote dell' iscritto (e dei familiari a carico) dalle quote dei familiari non a carico che , pertanto , non risultano comprese nel monte deducibile riportato in detto modello. Si è così riproposta la questione se siano o meno deducibili dal reddito del soggetto iscritto al FSI i contributi dei familiari non a carico, questione che, in precedenza, era stata risolta positivamente anche con il pieno conforto di documenti provenienti dall'Agenzia delle Entrate (più precisamente la Risoluzione ADE n. 293/E 11.07.2008 e la Circolare ADE n. 50/E 12.6.2002). Dal momento che non è intervenuta alcuna variazione normativa, si ritiene di poter considerare corretta la deduzione dei suddetti contributi tanto è vero che i CAF- ACLI di Milano non muovono eccezioni al riguardo. Qualora il CAF di cui ti avvali insistesse su una posizione negativa, potresti operare autonomamente, munito delle credenziali di accesso al sito informatico dell'Agenzia delle Entrate (Fisco on-line), nella compilazione (ed invio) del mod. 730 modificando l'importo dei contributi ivi riportato con l' aggiunta della quota del familiare non a carico (il tutto ovviamente entro il limite di € 3615,20). Tale modifica potrebbe comportare un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate ed in questo caso potrai sostenere le tue ragioni richiamandoti ai sopra ricordati documenti (che ti trasmetto in allegato) per ottenere il relativo sgravio: a riguardo ti segnalo che, lo scorso anno, alcuni colleghi destinatari di "accertamento", proprio per la deduzione anche dei contributi di familiari non a carico, hanno positivamente definito le loro posizioni.

Circolare Agenzia delle Entrate n. 50/E del 12 giugno 2002

 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 293/E del 11 luglio 2008 

8 aprile 2016 da G.C.: mi consenta di chiederle alcuni chiarimenti in merito al recupero della fiscalità 4% e 12,50%. Devo premettere che appartengo alla categoria dei “vecchi iscritti” ed è tuttora pendente, dal 2012, mio ricorso in Cassazione in quanto l’Agenzia delle Entrate sostiene che per effetto dello “chassé-croisè” io non avrei versato alcun contributo al Fondo, se non in misura marginale. Recentemente il Fondo ha effettuato una terza erogazione ma non vi è nessuna traccia, né sulla Certificazione Unica, né sul sito del Fondo. Anche queste somme sono state sottoposte a tassazione intera anziché a tassazione agevolata dell’87,50% così come avrebbe dovuto essere per la prima erogazione. Probabilmente, visto l’orientamento delle varie Commissioni Tributarie e i lunghi tempi della Cassazione, non è il caso di fare alcuna istanza di rimborso del 12,50%. Mi può dare un suggerimento in proposito? Grazie
P.S. – Le risulta qualche recente sentenza della Cassazione in merito al recupero della fiscalità 4% - 12,50%?
Risponde Gianfranco Minotti: per  quanto riguarda il tuo quesito relativo al regime fiscale  applicato agli importi del riparto parziale recentemente effettuato dal Fondo Comit a beneficio dei "pensionati ante '98" non ritengo che si ponga la questione di una tassazione all' 87,50%  dei  proventi trattandosi di distribuzione di rendimenti (maturati dal 2005) in un contesto di  liquidazione concorsuale e tenuto conto che l'originario debito pensionistico attualizzato in capitale è stato integralmente pagato.   

Quanto alle istanze/ricorsi per ottenere rimborsi fiscali da eccedenze di tassazione operata dal Fondo in sede di liquidazione degli acconti eseguiti, a favore di pensionati, negli anni  2006/2007   invocando la riduzione all' 87,50%  dell'imponibile, nonché la deduzione del monte dei contributi  versati al Fondo (sino al 31.12.1994), nel limite del 4% della retribuzione annua, i risultati conseguiti sono stati di un certo conforto, ma purtroppo (come nel tuo caso) non poche Agenzie  delle Entrate si sono attestate su posizioni contrarie  influenzate dalla tesi del Fondo secondo cui, sostanzialmente, i contributi erano da considerarsi ad  onere della Banca con esclusione pertanto  dei requisiti per l'applicazione della deduzione: a riguardo sono intervenute sentenze di CT (Provinciali e Regionali) con esiti contrastanti, ma non mi risulta che, per quel che concerne le  posizioni di pensionati del Fondo, si sia espressa la Corte di Cassazione la quale, sinora, per quel  che  è a mia conoscenza, ha invece deciso in senso favorevole ai ricorrenti due cause  concernenti  la tassazione dei c.d. "zainetti" valutando legittima  la richiesta  di applicazione della deduzione  dall'imponibile (lordo) dei contributi versati al Fondo (sempre nel limite del 4% della retribuzione annua).

 

25 marzo 2016 da D.C.: mi scuso per la mia ignoranza in materia, ma avvicinandosi il periodo della dichiarazione dei redditi (730 precompilato) mi chiedo se l'acconto di recente percepito dalla liquidazione del Fondo Pensioni sarà da indicare nella dichiarazione stessa (nella casella "soggetti a tassazione separata") Oppure no. Se si, il Fondo dovrebbe indicarci gli esatti importi del lordo, del netto e della ritenuta fiscale. Grazie
Risponde Gianfranco Minotti: ti segnalo che le somme ricevute dal Fondo Comit quale riparto parziale della procedura di liquidazione non fanno cumulo con altri redditi e, pertanto, non devono essere indicate nelle dichiarazioni fiscali (mod. 730 ovvero UNICO).
 

 23 febbraio 2016 da R.M.: sono un ex dipendente di Banca Commerciale Italiana, assunto nel febbraio 1964 e pensionato dal 1-7-2002. La disturbo per avere alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di ottenere la restituzione dell'eccedenza di tassazione applicata dal FAPA, cioè imposte versate in più nel periodo di permanenza nel Fondo Pensioni Comit. Al momento del pensionamento 1-7-2002 riscattai totalmente lo "zainetto" dal FAPA. Vorrei sapere se ho diritto ad un rimborso e se sono ancora in tempo per reclamarlo oppure è intervenuta la prescrizione. Poiché la comunicazione dell'associazione Amici Comit su questo tema è del novembre 2015, le confesso che non ho capito da quando decorre l'eventuale prescrizione.
Risponde Gianfranco Minotti: caro R.M.a riscontro del  quesito formulato,  sono spiacente di riferirti che non è più possibile per te promuovere istanza presso l'Agenzia delle Entrate per ottenere un rimborso dell'eccedenza di fiscalità (IRPEF) applicata alla liquidazione del c.d."zainetto". Tale istanza è infatti  sottoposta  al termine di  decadenza  di 48 mesi decorrente dalla data di accredito (al netto della ritenuta fiscale) del provento di cui si contesta l'eccessodi tassazione, termine nel tuo caso ormai scaduto da anni avendo tu riscattato nel 2002 la posizione maturata a seguito di pensionamento.

P.S.: per tuo chiarimento ti preciso che l'eccedenza di tassazione del c.d."zainetto" trae origine dalla mancata deduzione, dall 'imponibile lordo (per il periodo di fiscalità sino al 31.12.2000), del monte di contributi ,entro il limite del  4% della retribuzione annua, versati al Fondo Comit fino al 31.12.1994.

 

5 febbraio 2016 da B.S.: ho letto la nota del 29.11.2015 concernente il recupero della fiscalità 4% e ancor prima di venire a Milano presso la sede dell' associazione, vorrei avere da lei una precisazione.Poiché ho richiesto ed ottenuto il riscatto parziale del 50% del FAPA, vorrei sapere se posso già fare un'istanza all'Ufficio delle Entrate relativa al 50% liquidato, oppure se, prima di procedere,  devo attendere la liquidazione totale dello zainetto.La ringrazio in anticipo ed in attesa di una sua cortese risposta,

Risponde Gianfranco Minotti: la risposta  al tuo quesito è positiva. L'istanza per il recupero dell'eccedenza di tassazione applicata da FAPA può (anzi deve) essere formalizzata in relazione alla liquidazione parziale del c.d. "zainetto" (tassativamente entro 48 mesi dal relativo accredito) A riguardo è da rilevare che il riscatto parziale (50%) viene imputato, ai fini fiscali, in primo luogo a valere del montante maturato sino al 31.12.2000 che comprende il periodo in cui i contributi versati al Fondo Comit (dall' entrata in servizio presso la Banca Commerciale Italiana e sino al 31.12.1994) avrebbero dovuto essere dedotti (nel limite del 4% della retribuzione annua) dall'imponibile lordo afferente a tale periodo.

Quando verrai a Milano per un incontro presso l' Ufficio dell' Associazione "Amici Comit - Piazza Scala" potresti portare il prospetto di liquidazione del riscatto del c.d."zainetto" elaborato da FAPA per una disamina.

 

24 Dicembre 2015 da P.M: ho ricevuto lettera dal Fondo Pensioni in liquidazione ove mi chiedono di compilare e confermare una serie di caselle con notizie personali. Fra queste ci chiedono se sono soggetto a ritenuta d'acconto o meno. Mi potreste indicare i casi in cui i soggetti sono da considerare a ritenuta d'acconto? Io sono pensionato dal 2010 .

Risponde Gianfranco Minotti: caro P.M., in ordine al quesito formulatomi, ritengo non pertinente per le posizioni di coloro che sono stati ammessi allo "stato passivo" della liquidazione del "Fondo Comit" (in quanto iscritti a detto fondo in qualità di "pensionati" ovvero di "attivi", (comprendendosi , tra questi anche coloro che sono usciti dalla Banca a partire dall'1/1/2005) la richiesta di precisare se si tratti di soggetti a ritenuta d'acconto o meno. Stante la natura dei proventi erogati (e da erogare) dal "Fondo Comit"come riparti di liquidazione di attività previdenziali, gli stessi sono sottoposti al regime fiscale della tassazione separata con applicazione delle relative ritenute da parte della procedura liquidatoria del "Fondo Comit" in qualità di sostituto di imposta. Una tale richiesta avrebbe senso se rivolta a soggetti creditori del "Fondo Comit" per prestazioni di beni/servizi, titolari di partita IVA. Penso, pertanto, che l'aver incluso detta richiesta nella compilazione di una serie di caselle relative a notizie personali dei soggetti partecipanti ai riparti di liquidazione del "Fondo Comit" (nella qualità sopra ricordata) sia dipeso dal fatto che siano stati usati schemi standardizzati relativi a procedure concorsuali quali il fallimento o l'amministrazione coatta amministrativa. Aggiungo che lo stesso quesito mi era stato posto da diversi colleghi che, in sede di compilazione dei dati per accedere al sito informatico della liquidazione speciale in bonis del "Fondo Comit" (https://www.fallcoweb.it) non sapevano come rispondere alla domanda "soggetto a ritenuta d'acconto" : SI /NO" di cui ad uno dei "passaggi" per completare l'iter di registrazione: al riguardo da un mio interpello presso il "Fondo" mi era stato precisato che tale domanda era irrilevante ai fini della procedura speciale.

Qualora tu desiderassi avere una più diretta informativa potresti rivolgerti al "Fondo" tel. 02/721192.1 chiedendo di parlare con i colleghi Genovese o Biancardi.

 

13 novembre 2015 da V.M.: la somma netta ricevuta in questi giorni dai liquidatori del Fondo Pensioni Comit, a titolo di ulteriore acconto su quanto ci spetta, che tipo di trattamento fiscale ha subito? Ci verrà consegnato un documento che dettaglia la trattenuta applicata? In sede di dichiarazione dei redditi 2015 come ci si deve comportare: E' stata applicata una aliquota secca o deve essere effettuato un conguaglio? Penso che l'argomento interessi tutti noi. Grazie per una cortese risposta

Risponde Gianfranco Minotti:

  1. 1.l'aliquota applicata in sede di tassazione delle somme (lorde) oggetto di riparto viene calcolata con gli stessi criteri riservati al TFR;
  2. 2.la tassazione è operata a titolo definitivo e non sarà quindi seguita da conguagli (salva comunque la possibilità di accertamento - da esercitarsi entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di erogazione del provento – da parte degli uffici amministrativi nel caso di rilievo di errori comportanti rettifiche);
  3. 3.Il regime della tassazione separata applicato a questi proventi non comporta cumulo con gli altri redditi né gli stessi andranno denunciati nella dichiarazione I.R.Pe.F.;
  4. 4.Il Fondo invierà ai percettori il mod. CU 2016, che costituisce la certificazione delle somme introitate e delle relative imposte corrisposte.

 

4 giugno 2014 - da L.C.: è disponibile un testo base per la richiesta di sospensiva dei termini (5 anni) relativi al ricalcolo del TFR? Io ho lasciato il lavoro in data 01/07/2009 e sarei intenzionato ad inviare almeno la raccomandata per la sospensiva, riservandomi di valutare in seguito l'opportunità di richiedere il ricalcolo (il dubbio deriva dal fatto di aver sottoscritto in uscita un accordo dagli effetti "tombali"...).

Risponde Gianfranco Minotti: in allegato ti trasmetto bozza di lettera raccomandata A.R. da indirizzare alla Banca portante richiesta di ricalcolo del TFR con finalità interruttive dei termini prescrizionali.

Verifica quali voci retributive elencate nella bozza effettivamente ti riguardino. Tieni conto che, per quel che concerne gli straordinari, i premi di fedeltà aziendale , le indennità per ferie non godute nonché le indennità di foresteria e contributo alloggi , si è consolidata una giurisprudenza favorevole al computo di tali voci a TFR.

Ti devo però evidenziare che se hai sottoscritto un accordo di definizione della Tua posizione con la Banca tale da essere considerato atto di transazione generale (e così con effetti 'tombali' ) questa circostanza risulterebbe ostativa all' utilità di una vertenza giudiziale.

P.S.: dal testo della bozza ho tolto il riferimento (originario) alle voci relative ai 'contributi previdenziali versati all' INPS ed al Fondo integrativo dei lavoratori (Fondo Pensioni Comit) con accollo a carico della Banca ' in quanto , a riguardo , si è creata una avversa giurisprudenza non riformabile.

Qualora tu avessi ricevuto l'accredito del TFR con marcato distacco temporale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con la Banca potrai aggiungere alla tua lettera il penultimo capoverso della bozza che ho racchiuso in parentesi quadra.

 

30 gennaio 2013 - da G.A.: ti ringrazio per la bozza e gli allegati che mi hai trasmesso, ad oggi non ho provveduto ad inoltrarli all’Agenzia Entrate, in compenso ieri ho ricevuto una telefonata con degli sviluppi ed oggi mi sono recato all’Agenzia Entrate per avere ragguagli e dettagli. Il sig. L. del Team Rimborsi, mi ha riferito di aver ricevuto dal Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana una lettera (copia allegata) con i dettagli di quanto effettivamente pagato dai dipendenti che è di importo considerevolmente inferiore rispetto al 7,75% da me reclamato con lettera del 25 giugno 2010 (copia allegata). Alla mia domanda avevo allegato copia della lettera a suo tempo trasmessami dal Fondo Comit (allegato prospetto) nonché tabella Excel dalla quale si evince che il rimborso a me spettante è di Lire 6526479.- pari a Euro 3.370,65; il funzionario dell’Agenzia Entrate si è dichiarato disposto a liquidarmi in base alla tabella fornita dal Fondo Comit l’importo di lire 2.153.216 pari a Euro 1.112,04.

Il suddetto Funzionario resta in attesa da parte mia dell’accettazione del minor rimborso così come avvalorato dai dati pervenuti all’Agenzia Entrate. In effetti il fondo pensioni attesta che Banca Commerciale Italiana aveva attuato un meccanismo dello chassé-croisé con il quale la banca pagava i contributi a carico del lavoratore ed il lavoratore pagava la contribuzione al fondo pensioni.

Resto in attesa di Vostre istruzioni al riguardo e sono altresì a richiedervi se avete la possibilità di farmi pervenire una bozza di un’istanza da inoltrare al’Agenzia Entrate in quanto ho la possibilità di recuperare un ulteriore importo di Euro 1.267,00 rappresentato dalla minor imposta dovuta sulla liquidazione del Fondo che è stato assoggettato da Intesa previdenza ad un’aliquota del 25% mentre l’effettiva imposta a quanto riferitomi dal Sig. L. sarebbe del 23,50% ca.

Risponde Gianfranco Minotti: rilevo con vivo rammarico che, nonostante le numerose sentenze emesse, negli anni, da diverse Commissioni Tributarie che hanno accolto (formando, sulla materia, quello che dovrebbe essere ormai considerato un consolidato orientamento giurisprudenziale suffragato da provvedimenti di Cassazione di cui ti ho già trasmesso copie) i ricorsi volti all'ottenimento di rimborsi fiscali derivanti dalla mancata deduzione, in sede di tassazione dei c.d. 'zainetti', dei contributi (nel limite del 4% della retribuzione annua) versati (sino a tutto il 31.12.1994) al Fondo Pensioni ex Comit, quest'ultimo persista a sostenere la tesi che tali contributi siano da considerarsi sostanzialmente a carico della Banca e non dei dipendenti (salvo per importi marginali ) e ciò per un asserito effetto del sistema di incrocio contabile (definito chassè croisé) in vigore dal 1955 sino al 31.12.1994 che escluderebbe (in tutto o in parte) l'applicazione del beneficio fiscale dell'invocata deduzione. Si tratta di una tesi che è stata oggetto, sin dall'origine della questione, di puntuali repliche volte a smontarne la valenza, repliche che hanno anche comportato confronti contenziosi.

E' pertanto un vero peccato che l' avversa determinazione del Fondo ti debba costringere ad una scelta di comportamento nei confronti dell' Agenzia delle Entrate che, influenzata dal riscontro che il Fondo ha dato alla sua richiesta di ulteriori dettagli sulla tua posizione contributiva, intenderebbe accogliere solo parzialmente la tua istanza di rimborso: accettare la drastica riduzione del credito da te vantato ovvero insistere per il riconoscimento integrale di detto credito con conseguente avvio di un ricorso tributario?

Al riguardo, visto che chiedi indicazioni su come procedere, mi permetto di suggerirti (anche per un interesse di carattere generale a non permettere che l'ostinazione del Fondo finisca per fare breccia nelle posizioni sin qui ben tutelate) di non demordere e di ritornare in contatto con l' Agenzia delle Entrate per tentare di ottenere un ripensamento evidenziando come le asserzioni di Fondo non siano supportate da alcun documento o riferimento normativo e riguardino peraltro una questione tale da non poter mettere in alcun modo in discussione la tua domanda fondata su documentazione del tutto idonea a rappresentare esaustivamente il Tuo diritto con i relativi richiami normativi; potresti nell' occasione depositare istanza in autotutela secondo lo schema già a tue mani aggiungendo a corredo (oltre ai provvedimenti di Cassazione anche le seguenti sentenze di cui ti allego copie: sentenza CTR Bologna nr. 1/15/11, sentenza CTP Forlì nr. 102/07, sentenza CTR - Firenze nr.20/8/11, piuttosto significative in ordine all'inconsistenza della su ricordata tesi del Fondo ). Qualora anche questa iniziativa non sortisse esito positivo e l'Agenzia ti notificasse provvedimento di (parziale) rigetto della tua istanza, per continuare a far valere le tue ragioni dovrai allora, tassativamente entro sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, formalizzare le resistenze del caso avviando la procedura di mediazione tributaria (condizione di procedibilità di successivo, eventuale ricorso in CTP) con l'assistenza di difensore: a questo riguardo, qualora tu non ti avvalga già di professionista di fiducia, ti evidenzio che l'Associazione Amici Comit ha stipulato un'apposita convenzione con l' Avv. Antonino Palmeri di Milano

Quanto alla Tua richiesta di una bozza di istanza da inoltrare all' AdE per il recupero di un ulteriore importo ritengo che tu ti voglia riferire alla possibilità di ottenere il rimborso della eccedenza di tassazione operata sui rendimenti afferenti alla tua posizione previdenziale presso il Fondo Pensioni ex Comit sino al 31.12.2000, rendimenti sui quali, in forza di sentenza di Cassazione SS.UU. nr. 13642/2011, avrebbe dovuto essere applicata (dal Fapa in sede di liquidazione del c.d. 'zainetto') l'aliquota del 12,50% anziché l'aliquota Tfr. Orbene, al riguardo, devo osservare che, avendo tu ricevuto l'accredito del cd. 'zainetto' il 16.9.2008, una tua istanza di rimborso sarebbe suscettibile di un'eccezione di tardività stante la consumazione dei termini decadenziali di 48 mesi (di norma decorrenti dal regolamento del provento). Comunque, visto che mi pare essere stato lo stesso funzionario dell' AdE a riferirti di tale possibilità potresti, in via di tentativo, presentare ugualmente una tua domanda sperando che non Ti venga mossa la suddetta eccezione. Per la redazione della relativa istanza (di cui ti unisco bozza) dovrai però rivolgere al Fondo Pensioni ex Comit una richiesta di attestazione del monte dei rendimenti maturati sino al 31.12.2000. Al proposito ti evidenzio che il Fondo nella sua risposta riferirà, con tutta probabilità, che i rendimenti da prendere in considerazione sono solo quelli afferenti al periodo 1999/2000 in quanto per gli anni precedenti vigeva il regime di capitalizzazione collettiva trasformato poi con la riforma del 12/99 in regime di capitalizzazione individuale con l'assegnazione a ciascun partecipante del c.d. 'zainetto': il contenimento del computo dei rendimenti a detto solo biennio potrebbe pertanto portare ad una sensibile riduzione dell'importo recuperabile.

 

10 gennaio 2013 - da G.A.: vorrei un chiarimento circa il ricalcolo TFR. Nel  gennaio 2008 come allora suggerito da Anpec (ricordo che sono stato esodato il 31/3/2003) ho indirizzato alla Banca Raccomandata AR secondo il formulario suggerito anche al fine di interrompere i termini di prescrizione. Successivamente nel 2011  quando mi ero deciso di affidare la pratica all'Avv. Iacoviello, sono intervenute le note vicende e non ho fatto  più nulla. Allo stato attuale posso ancora far valere i miei diritti?

Mi consigli di inviare una nuova raccomandata per interrompere nuovamente i termini? Eventualmente con quale testo?

Risponde Gianfranco Minotti: innanzitutto rilevo che tu hai inviato alla Banca, nel gennaio 2008, lettera raccomandata A.R. in relazione al ricalcolo del Tfr con finalità interruttive della prescrizione (stante l'epoca dovrei ritenere che, per la redazione della lettera, tu ti sia avvalso di testo formulato dall'Avv. Iacoviello ed allegato a comunicato Anpecomit del 28.1.08): orbene, dal momento che con la tua iniziativa il (nuovo) termine prescrizionale (quinquennale) è da computarsi a partire dalla data di ricezione di detta raccomandata da parte della Banca devi agire prontamente per non perdere irrimediabilmente la possibilità di preservare formalmente i tuoi diritti. Qualora dalla verifica dell' avviso di ricevimento della tua raccomandata ti risultasse ancora un numero sufficiente di giorni per rivolgerti ad un legale cui affidare la cura della tua posizione (a questo proposito mi risulta che l' Avv. Iacoviello, ancorché non intrattenga più rapporti con l'Anpecomit, sia disponibile ad accogliere incarichi di patrocinio anche per vertenze sul Tfr riguardanti dipendenti ex Comit a condizioni agevolate) ti suggerirei senz'altro di operare in tale senso. Nell'ipotesi in cui ti rimanesse un margine di tempo troppo esiguo dovresti, allora, tentare di rinnovare l'interruzione della prescrizione con l'invio alla Banca di lettera raccomandata A.R. che potresti formulare nei termini della bozza che unisco in calce. Colgo l'occasione per informarti che il contenzioso relativo al ricalcolo del Tfr ha registrato esiti più che confortanti per quanto riguarda la computabilità a detto istituto degli straordinari (sino al 1982), dei premi di fedeltà aziendale (XXV e XXXV), delle festività soppresse e delle elargizioni a titolo di compenso canoni di locazione.

 

15 maggio 2012 - da Umberto: anni 60 - Anzianità di servizio 40. Già funzionario Banca Intesa - oggi Banco di Napoli. Dal 1.1.2012 in pensione INPS. DOMANDA: dai conteggi INPS noto la NON rivalutazione dei contributi per gli anni 2011 e 2010 (coeff. di rivalutazione = uno). Da più' parti su internet: si rivalutano i redditi di ciascun anno tranne quello di decorrenza pensione e l'anno precedente. Per me: anno di decorrenza 2012, quindi non si rivalutano il 2012 e 2011. Per il Suo commento, grazie anticipato.

Risponde Gianfranco Minotti: caro Umberto, con riguardo al tuo quesito, nei limiti delle mie conoscenze in una materia piuttosto complessa, osservo che, se intendi riferirti alla rivalutazione delle retribuzioni da applicare alla pensione, effettivamente tale rivalutazione, calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati e operai (FIO), non è prevista per l'anno di decorrenza della pensione e per quello immediatamente precedente. Pertanto, dal momento che la tua pensione ha avuto come termine di decorrenza l'1.1.2012 l'esclusione dalla rivalutazione dovrebbe, come da te rilevato, riguardare l'anno 2011 e l'anno 2012 (questo peraltro per te ininfluente non comprendendo contribuzione utile ai fini della liquidazione). Per completezza aggiungo che altra cosa è la rivalutazione dei montanti contributivi che si applica annualmente, nel corso del rapporto di lavoro, ad un tasso corrispondente alla media quinquennale del PIL nominale in relazione al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sul cosiddetto montante contributivo costituito dalla sommatoria dei contributi versati ed ha il fine di correggere gli effetti inflattivi sul monte delle quote accantonate: da detta rivalutazione viene esclusa la contribuzione afferente allo stesso anno solare di riferimento e così, nella tua situazione, la contribuzione dell'anno 2011. Penso che con un tuo interpello presso l'ufficio della locale INPS dovresti riuscire ad ottenere i definitivi chiarimenti del caso.

 

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