IMPORTANTI NOVITA’ RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI “ ZAINETTI”
Come noto la materia della previdenza complementare ha subito nel tempo molteplici interventi normativi, a seguito dei quali il trattamento fiscale risulta differenziato in ragione del periodo di maturazione della prestazione.
Alla stessa prestazione, infatti, si rendono applicabili differenti regole di tassazione a seconda del periodo di maturazione dei relativi montanti :
- fino al 31 dicembre 2000;
- dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006
- e, infine, dal 1° gennaio 2007.
Con particolare riferimento al montante maturato fino al 31 dicembre 2000 segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate, in considerazione del finale pronunciamento delle sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011) , ha modificato il proprio orientamento e spiega in una recentissima risoluzione ( la n. 102/E del 26 novembre 2012 che alleghiamo ) che può essere riconosciuta l’applicazione della ritenuta nella misura del 12,5% (anziché l’aliquota applicabile al TFR) limitatamente alla quota che, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal fondo, risulti essere costituita dal “rendimento netto”, inteso non come quota meramente residuale rispetto a quella costituita dai contributi, ma come somma “imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del Fondo” (cfr sentenza citata).
In relazione a ciò ed alle diverse altre novità sulla specifica materia abbiamo riepilogato tutte le possibilità di recupero delle eccedenze fiscale sugli importi liquidati dal Fondo Pensioni in un apposito comunicato (che spiega anche ogni iter procedurale e allega le bozze delle istanze di rimborso consigliate) che pubblichiamo, a beneficio dei nostri soci, nell’area riservata del nostro sito .
Gioacchino Costantino - novembre 2012