Cari amici e care Amiche,
l'Agenzia delle Entrate sta inviando "avvisi bonari" ai colleghi che a suo tempo hanno chiesto e ottenuto la riliquidazione del TFR.
Tali avvisi sono causati da errori nel computo "automatico" effettuato dall'Agenzie delle Entrate, per ovviare ai quali l'unica possibilità è quella di recarsi personalmente all'Agenzia di pertinenza, con i seguenti documenti:
1) "avviso bonario" concernente la riliquidazione della tassazione dell’originaria erogazione del TFR con il dettaglio del ricalcolo allo stesso allegato
2) copia del mod. F24 attestante il pagamento dell’imposta
3) "avviso bonario" concernente la riliquidazione della tassazione derivante dall’avvenuta integrazione del TFR con il dettaglio del ricalcolo allo stesso allegato, tassativamente entro 30 giorni dalla ricezione.
Alcuni colleghi che hanno già seguito questo iter hanno avuto immediata soddisfazione.
Qui di seguito riportiamo la nota, cortesemente scritta dall'amico Gianfranco Minotti, che spiega puntualmente l'errore in cui è incorso il Fisco.
I soci che avessero necessità di ulteriori chiarimenti potranno rivolgersi ai colleghi che presidiano l’Ufficio di Milano della nostra Associazione in via Torino 51 - tel. 02.49637689 - (aperto il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17) per le disamine delle loro posizioni; in alternativa, possono scrivere al nostro indirizzo "Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando copia della documentazione.
Sergio Marini
Presidente Consiglio Direttivo
Amici Comit - Piazza Scala
Milano, 3 ottobre 2015
ERRORI NEGLI AVVISI BONARI DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE
In questi giorni diversi colleghi che , a suo tempo , avevano promosso , con successo , iniziative legali nei confronti della Banca al fine di ottenere il ricalcolo del TFR sono stati destinatari dei c.d. "avvisi bonari" elaborati dalle Agenzie delle Entrate e portanti la richiesta di pagamento di somme quali ulteriori imposte risultanti dovute in sede di riliquidazione della tassazione dei proventi erogati dalla Banca ad integrazione del TFR riconteggiato.
In effetti, è da ricordare che ,secondo la normativa tributaria entrata in vigore con il D.L. 47/2000, la tassazione del TFR effettuata per il tramite del datore di lavoro (sostituto di imposta) con la deduzione delle relative ritenute viene operata , quanto ai montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2001 , non più a titolo definitivo (come ancora avviene per i montati maturati sino al 31 dicembre 2000 mediante applicazione dell’aliquota TFR ) bensì a titolo di acconto con successiva riliquidazione da parte degli uffici amministrativi (mediante applicazione dell’aliquota media di tassazione dei redditi complessivi relativi ai cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR ) da formalizzare entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione dei modelli 770 da parte del sostituto di imposta.
Tale riliquidazione già effettuata con riferimento al TFR erogato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro viene impostata anche in relazione a successive integrazioni (pur sempre relativamente ai montanti afferenti al periodo decorrente dal 1° gennaio 2001) con la conseguenza che la prima erogazione viene, di fatto, considerata alla stregua di un acconto e ricompresa nel ricalcolo eseguito, secondo procedura automatica, dalle Agenzie delle Entrate con una metodologia già di per sé criticabile in quanto penalizzante per i soggetti contribuenti.
Oltre a questa osservazione di carattere generale, che non può però essere oggetto di utili contestazioni, si è potuto rilevare che la procedura automatizzata non tiene conto, nel conteggio a conguaglio, della quota di imposta pagata in sede di riliquidazione della tassazione riguardante l’originaria erogazione del TFR sicché l’importo indicato ancora dovuto nel dettaglio allegato agli ‘avvisi bonari’ risulta eccedente di alcune centinaia di Euro (ma in alcuni casi anche per cifre superiori).
Onde evitare il pagamento di somme non dovute (con la complicazione di doversi poi attivare per richiedere un rimborso magari anche con il ricorso ad iniziative legali) suggeriamo pertanto agli interessati di presentarsi tempestivamente (e cioè non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento degli "avvisi bonari") alle Agenzie delle Entrate di competenza muniti dei seguenti documenti :
1) "avviso bonario" concernente la riliquidazione della tassazione dell’originaria erogazione del TFR con il dettaglio del ricalcolo allo stesso allegato
2) copia del mod. F24 attestante il pagamento dell’imposta
3) "avviso bonario" concernente la riliquidazione della tassazione derivante dall’avvenuta integrazione del TFR con il dettaglio del ricalcolo allo stesso allegato
ed ivi evidenziare la mancanza nel dettaglio sub 3) dell’importo relativo al pagamento sub 2) [da computare in deduzione - insieme alle ritenute operate dal sostituto di imposta - nel conteggio a conguaglio del tributo ancora effettivamente dovuto] richiedendo il conseguente sgravio con il rilascio di mod. F 24 adeguatamente rettificato.
Gianfranco Minotti