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Comunicato Fondo Pensioni Comit del 21 novembre 2017

Informiamo che, nell’ambito del progetto di erogazione 2017, è stata inviata, in questi giorni, a n. 4.077 eredi di Pensionati, la lettera con la quale gli stessi dovranno poi recarsi in qualsiasi filiale abilitata del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, dove le somme loro destinate potranno essere incassate previa opportuna identificazione.

Ricordiamo che l’elenco delle Filiali abilitate è reperibile sul sito istituzionale (accesso https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/ricerca-filiali.html), cliccando su tipologia “Filiale HUB”.

La lettera è stata inviata, via e-mail, all’indirizzo PEC comunicato al Fondo ovvero, negli altri casi, per posta ordinaria.

Il Fondo ha già trasmesso al service amministrativo ulteriori flussi per n.1.140 nominativi di pensionati ed eredi di pensionati e confida pertanto di poter, nei prossimi mesi, inviare anche a questi soggetti la relativa comunicazione.

Con l’occasione ricordiamo che gli acconti in erogazione si cumulano fiscalmente con tutte le altre somme sinora percepite per analogo titolo e che, dunque, l’aliquota di tassazione risulta superiore a quella applicata nel 2015. Al momento dell’invio della certificazione unica del 2018 ciascun Partecipante potrà effettuare le opportune verifiche sul totale sinora corrisposto. Ricordiamo comunque che trattasi di erogazioni assoggettate a tassazione separata e, pertanto, i relativi dati non vanno indicati dai percipienti nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto concerne gli ex Partecipanti che, all’avvio del processo di liquidazione, risultavano ancora in servizio, informiamo che è stato disposto il trasferimento al Fondo pensione di Gruppo di quanto spettante agli oltre 3.411 soggetti ancora iscritti a tale Fondo.

E’ in corso inoltre la verifica della situazione di coloro (n. 2.938 soggetti) che, invece, nel frattempo, hanno cessato la loro partecipazione al Fondo di Gruppo.

Continua infine il laborioso recupero delle posizioni di coloro che, per motivi vari, non hanno ancora ritirato le somme relative al progetto di erogazione del 2015. Nei prossimi giorni saranno inviate lettere a n. 361 pensionati ed eredi di pensionati.

§§§§

La Corte di Cassazione, con ordinanza 28/4 – 6/10/2017, n. 23416, ha rigettato il ricorso proposto da Ardizzone Salvatore ed altri nei confronti del Fondo Pensioni Comit, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma 16/11/2010, n. 8485 (che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 24/11/2008).

I ricorrenti chiedevano, tra l’altro, la dichiarazione di nullità degli accordi relativi alla Riforma del 1999 del nostro Fondo, nonché l’applicabilità dell’art. 27 dello Statuto anche durante la fase della liquidazione.

La Suprema Corte ha invece ritenuto adeguata la motivazione della Corte d’Appello in merito alla rideterminazione della “mera aspettativa” delle prestazioni pensionistiche complementari in discussione e ciò in forza di un atto di autonomia organizzativa contrattuale rappresentato dall’Accordo sindacale del 16/12/1999; nello stesso senso, peraltro, la Cassazione si era anche in precedenza espressa.

Ma ciò che più rileva è che la Cassazione ha preso posizione favorevole circa la non applicabilità dell’art. 27 dello Statuto nella fase di liquidazione, ritenendo non censurabile la decisione assunta sul tema dalla Corte d’Appello di Roma.

Si è avuto quindi al riguardo il primo pronunciamento della Suprema Corte che ha confermato – con sentenza non ulteriormente impugnabile e dunque passata in giudicato – che la scelta del Fondo di non applicare l’art. 27 alla fase di liquidazione è stata legittima.

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