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VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSEGNO ALL’ESODO

Il nostro consulente dott. Gianfranco Minotti, ha espresso un parere in merito ad un quesito di un nostro Socio circa il mancato versamento, da parte di Banca IntesaSanPaolo, dei contributi previdenziali nell’ultimo anno di permanenza nel “Fondo Esuberi”.

6 gennaio 2018 da C.C.: sono un ex Dirigente “esodato” dall’1.1.2013 ed entrato nel Fondo di solidarietà, con permanenza prevista fino al 30.11.2017. Pensionato dall’1.12.2017.

Nel resoconto INPS di conteggio, figura che la Banca ha pagato i contributi all'INPS sino al 30.11.2016, lasciando scoperto tutto il 2017. Ero certo che la Banca avrebbe comunque pagato i contributi per tutto il periodo di permanenza nel Fondo Esuberi. Ho interpellato, da ormai venti giorni, il Servizio Personale che non mi ha ancora risposto sulla materia. Ritenete che mi siano dovuti codesti contributi. E se sì, è plausibile che l'INPS, post ravvedimento della banca e versamento del dovuto, mi ricalcoli l'importo della pensione. Ringrazio in anticipo per l'attenzione che vorrete prestarmi e colgo l'occasione per inviarmi i miei più sinceri auguri.

Risponde Gianfranco Minotti: per quanto è a mia conoscenza la normativa disciplinante il c.d. “fondo esuberi” (vedi articolo 10 DM 158/2000) prevede che i contributi previdenziali (contribuzione correlata) vengano versati, a onere del datore di lavoro, sino alla maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia (mentre l'assegno di sostegno al reddito viene erogato sino al mese antecedente a quello di prima percezione della pensione). Il sistema delle cosiddette “finestre” (periodo d’inizio dell'erogazione della pensione) contemplava uno slittamento di dodici mesi (per i lavoratori dipendenti) tra il momento della maturazione del diritto alla pensione e quello dell'avvio dell'effettiva riscossione dell’assegno pensionistico. Detto sistema è stato disapplicato dall’1°gennaio 2012 dopo la c.d. Riforma Fornero del 2011, ma rimane tuttora in vigore per alcune categorie tra cui quella dei c.d. esodati. Pertanto, qualora il collega avesse maturato i requisiti per la pensione al 30.11.2016, il comportamento della Banca risulterebbe corretto.

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