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Care Socie e cari Soci,

qui di seguito potete leggere il comunicato del Fondo Pensioni COMIT, diramato lo scorso 18 maggio, in merito allo stato di fatto delle varie  pendenze giudiziarie ancora in essere.

Come vi avevamo accennato in passato, il Fondo ha provveduto a presentare istanza di sollecito presso la Corte di Cassazione: la Sezione Lavoro della citata Corte ha fissato per il 16 giugno la trattazione dei 9 giudizi pendenti presso di essa. Mentre non ha ancora avuto seguito l’analoga richiesta presentata in merito agli altri 9 giudizi pendenti presso  la Prima Sezione Civile.

E’ stata, invece, accolta la trattazione prioritaria della causa nei confronti di Beni Stabili/Covivio,  fissandone l’udienza per il prossimo 7 luglio.

Abbiamo motivo di ritenere che questa improvvisa accelerata nella eventuale definizione del contenzioso pendente, possa essere dovuta, soprattutto,  all’iniziativa assunta  dall’Avv. Iacoviello, e patrocinata dalla nostra Associazione, di presentare ricorso presso la Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo contro la lungaggine del procedimento di liquidazione del Fondo Pensioni COMIT.

Un caro saluto

Associazione “Amici Comit – Piazza Scala”

Il Consiglio Direttivo

Milano, 25 maggio 2021

 

(inizia) 

18.5.2021 Contenzioso dinanzi alla Corte di Cassazione Abbiamo dato comunicazione, con new del 22 febbraio 2021, dell’iniziativa assunta dal Fondo per tentare di accelerare, mediante un’istanza di trattazione congiunta e prioritaria, l’iter degli ultimi venti giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, ossia i diciannove giudizi riguardanti opposizioni allo Stato Passivo della Liquidazione (10 di essi radicati dalle controparti davanti alla Sezione Lavoro e 9 davanti alla Prima Sezione Civile) nonché quello nei confronti di Covivio S.A. (ex Beni Stabili S.p.A.) scaturente dalle note vicende fiscali relative alla dismissione del patrimonio immobiliare del nostro Ente.

Al riguardo, segnaliamo:

 1) Si è tenuta il 3 marzo 2021 – ma non se ne conosce sin qui l’esito – l’udienza per un primo giudizio di opposizione allo Stato Passivo dinanzi alla Sezione Lavoro. Il Pubblico Ministero aveva concluso per il rigetto della domanda avversaria, lasciando tuttavia alla valutazione della Sezione Lavoro la “eventuale rimessione del ricorso alla Prima Sezione civile per competenza tabellare”.

2) Per gli altri 9 giudizi pendenti avanti la Sezione Lavoro, è stata accolta l’istanza del Fondo e sono state ora fissate le udienze che si svolgeranno, in camera di consiglio, il 16 giugno 2021.

3) Per i 9 giudizi riguardanti lo Stato Passivo e assegnati alla Prima Sezione Civile, le analoghe istanze depositate non hanno sin qui avuto seguito.

4) Viceversa, quanto alla causa nei confronti di Beni Stabili S.p.A. / Covivio S.A., assegnata alla Prima Sezione Civile, instaurata assai di recente a fine 2020, è stata fissata, con peculiare tempestività, l’udienza per il giorno 7 luglio 2021.

Informiamo inoltre che era in corso, dal 2012, un giudizio (marginale rispetto alla nota vertenza con il Fisco, poi transatta, relativa alla dismissione del compendio immobiliare) promosso dal Fondo e da Beni Stabili S.p.A. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per reclamare la corresponsione di maggiori interessi (ciascuno per quasi 2 milioni di euro) su somme pagate a titolo provvisorio dai soggetti contribuenti all’Erario (in esito alla decisione sfavorevole della Commissione Tributaria Provinciale di Milano) e poi restituite loro (a seguito di decisione favorevole, pure provvisoria, della Commissione Tributaria Regionale), ma con un tasso di interesse inferiore a quello che era stato riconosciuto al Fisco.

Dopo un esito favorevole di questo giudizio in primo grado e sfavorevole in appello, la Corte di Cassazione, con ordinanza 24 marzo 2021, n. 8294/21, ha rigettato in via definitiva i ricorsi del Fondo e di Beni Stabili S.p.A., condannandoli al pagamento in solido delle spese di lite per Euro 13.000,00. La Corte, in sostanza, ha ritenuto che la previsione di misure differenziate del tasso di interesse, anche nell’ambito dello stesso tributo, in ragione della circostanza che sia l'Amministrazione finanziaria ovvero il contribuente a trovarsi nella posizione di credito o di debito, è legittima. E ciò, in definitiva, in quanto l'obbligazione tributaria non sarebbe equiparabile ad una obbligazione di tipo comune, essendo posta a “garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” ed escludendosi una questione di parità di trattamento, ex art. 3 Cost., tra cittadino e Fisco.

Diamo infine notizia che, con atto conclusivo del 15 dicembre 2020, il Fondo ha alienato, mediante gara, l’ultima unità immobiliare che deteneva, realizzando, in una situazione particolarmente propizia, un maggior ricavo di oltre 900 mila Euro rispetto all’ultimo valore di bilancio.

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 Questi temi, già portati a conoscenza delle Autorità di vigilanza, verranno menzionati nella prossima Relazione al Bilancio Interinale di Liquidazione chiuso al 31 dicembre 2020, mentre ci si augura che i significativi sviluppi sopra richiamati possano portare a una decisiva accelerazione della fase conclusiva della procedura liquidatoria.

(Finisce)

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