Il Consigliere Marini rende la seguente dichiarazione di voto, anche a nome degli altri Consiglieri che qui rappresentano i “pensionati”:
Dichiaro voto contrario, ritenendo la delibera in violazione di almeno tre norme statutarie e, per l’esattezza:
- · dell’art. 20 comma h) dello Statuto che prevede che “..il Consiglio di Amministrazione predispone e presenta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il rendiconto annuale nonché la relazione generale attinente alla situazione finanziaria e all’attività svolta e programmata”;
- · dell’art 18 dello Statuto che prevede al primo capoverso che “...l’Assemblea dei Soci approva il rendiconto annuale e le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori”. e, all’ultimo capoverso, che “...la deliberazione relativa all’approvazione del Rendiconto annuale e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori è valida con il voto favorevole del 50% + 1 dei votanti”;
- · dall'art. 6 dello Statuto della Cassa – secondo comma – “Nel caso di scioglimento della Cassa, il Consiglio di Amministrazione provvederà a
- nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri;
- deliberare in ordine alla devoluzione delle eventuali attività risultanti dalla chiusura della liquidazione”.
Tali procedure non sono state rispettate nella delibera del Consiglio del 18 ottobre 2010, delibera successivamente annullata dal Tribunale di Milano con sentenza di I° grado del 27 giugno 2014 e dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n.3030/17 del 29 giugno 2017; su ricorso presentato dalle controparti, la vertenza è stata radicata presso la Suprema Corte di Cassazione.
Ad ulteriore sostegno delle proprie tesi, il Consigliere ricorda che, nell’ambito dell’accorpamento dei Fondi Pensione del Gruppo Unicredit, il Consiglio del Fondo Pensioni CRT ha inoltrato ai propri Iscritti una lettera che ricalca le tesi da sempre sostenute dai ricorrenti.
Cita testualmente:
“..sul tema della confluenza del nostro Fondo in quello di Gruppo, sono intervenuti alcuni accordi sindacali che ne hanno tracciato la prospettiva realizzativa.
Da ciò alcuni potrebbero, erroneamente, aver inteso che tali accordi sindacali provochino direttamente il suo trasferimento nel Fondo di Gruppo. Non è così. L’iter, ripetiamo, si completa e consolida solo con il consenso degli iscritti, attraverso il referendum.”
Il Consigliere Sergio Marini conclude il suo intervento affermando che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Sanitaria Intesa, con l’approvazione in via definitiva del Bilancio 2016, esercita un potere che non gli è stato attribuito dallo Statuto e si riserva, ricorrendone i presupposti, di valutare la possibilità di impugnare la presente delibera; egli resta in ogni caso disponibile ad esaminare proposte di conciliazione che possano porre fine al contenzioso in essere; inoltre ricorda che una proposta di transazione in tal senso è stata formulata dai ricorrenti sia in questo Consiglio, sia nel corso della prima udienza tenutasi presso il Tribunale a Milano nel giudizio di I° grado, oltreché nella recente udienza di Appello in II° grado, presso il medesimo Tribunale, prima della pronuncia in appello dello stesso Tribunale a favore dei ricorrenti.
Sergio Marini
Milano, 4 giugno 2019