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Dichiarazione dei redditi – mod. 730/2019 – Redditi del 2018

Queste note non intendono sostituire le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del mod. 730, istruzioni che costituiscono la guida fondamentale per la dichiarazione dei redditi. Esse si limitano a sintetizzare alcuni punti salienti e di generale interesse delle varie sezioni del modulo, con particolare attenzione ai problemi dei dipendenti del credito in quiescenza.

E’ arrivato il periodo in cui occorre preparare il materiale per la dichiarazione dei redditi. Vale dunque la pena di ricordare alcune regole fondamentali.

Mod. 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate

Il precompilato si è arricchito di numerose informazioni affluite da fonti diverse; è stata pressoché completata l’informazione concernente le spese sanitarie, le quote detraibili dei premi assicurativi, le spese universitarie, le spese funebri, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico. Sono riportate le detrazioni pluriennali inserite negli anni scorsi, nonché quelle sorte nell’anno fiscale 2018, rilevate dall’Agenzia tramite i bonifici ai sensi del T.U.I.R. e le segnalazioni effettuate dagli amministratori di condominio.

Sono presenti i dati concernenti i terreni e gli immobili.

Chi si avvale di un CAF dovrà rilasciare allo stesso delega per l’accesso al proprio precompilato, che il CAF utilizzerà come base dati per la dichiarazione.

Ricordiamo comunque che il precompilato è una base di partenza, da rettificare per tutto ciò che non corrisponde alla situazione fiscale reale del contribuente il quale è, in ogni caso, responsabile di quanto dichiarato.

Riepiloghiamo i punti su cui ogni anno rileviamo il maggior numero di richieste di chiarimenti:

Familiari a carico.

Coniuge e figli non possono essere a carico se, nell’anno 2018, hanno guadagnato più di Euro 2.840,51. Tale importo risale alla notte dei tempi e non è stato rivalutato.

I familiari diversi da moglie e figli possono essere a carico solo se conviventi con il contribuente dichiarante (le istruzioni contengono l’elenco di tali familiari). Le istruzioni contengono anche l’elenco dei proventi, diversi da quelli soggetti a imposta sul reddito, che sono da prendere in considerazione ai fini del raggiungimento del limite di Euro 2.840,51. Tra questi redditi c’è anche quello costituito dalla rendita catastale rivalutata dell’abitazione principale di proprietà, la quale contribuisce alla formazione del reddito complessivo, ancorché venga poi detratta dallo stesso. Contribuisce, nella misura del 50% della rendita catastale rivalutata, anche una seconda casa ubicata nello stesso comune dell’abitazione principale. Le seconde case vere e proprie, essendo soggette a IMU, non partecipano alla formazione del reddito IRPEF, se non date in locazione.

Ricordiamo che anche nel caso di unioni civili (fra soggetti dello stesso sesso), uno dei due componenti può essere a carico dell’altro. 

Sostituto d’Imposta.

Il sostituto d’imposta è l’ente dal quale il contribuente riceverà la retribuzione (stipendio o pensione) il prossimo mese di luglio e quindi non necessariamente quello che ha emesso la Certificazione Unica (ex CUD). Per chi è andato in pensione o in esodo quest’anno non è la banca, ma l’INPS. Per gli attivi che hanno cambiato datore di lavoro, occorre inserire i dati della nuova azienda presso la quale si sta lavorando o si andrà a lavorare dal prossimo luglio.

Quadro A – terreni.

Dal precompilato molti contribuenti hanno scoperto di possedere terreni. Occorre ovviamente verificare che non si tratti di errore (ad esempio, una vendita non trascritta). Se però la proprietà sussiste, essi vanno dichiarati nel quadro A. Occorre anzitutto verificare se sono soggetti a IMU (Il Decreto Minfinanze n. 9 del 14 giugno 1993 contiene l’elenco dei comuni esenti). Se rientrano fra i terreni esenti va barrata la casella della colonna 9 e le procedure assoggetteranno le rendite rivalutate (dominicale e agraria) a IRPEF. Se, viceversa, i terreni si trovano in comuni dove l’IMU è dovuta, si pagherà l’I.R.Pe.F. solo sul reddito agrario e non sul reddito dominicale.

Quadro B – fabbricati.

Le informazioni sono già presenti nel precompilato dell’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe aver anche recepito eventuali variazioni al patrimonio edilizio del contribuente, se regolarmente e tempestivamente trascritte dai notai roganti. Occorre aggiornare i dati relativi agli affitti; per le locazioni dove è stata scelta l’opzione della cedolare secca, da quest’anno non è più necessario riportare gli estremi del contratto. Se il contratto di affitto è cambiato nel corso del 2018 (ad esempio per cambio dell’inquilino), vanno utilizzati due righi diversi per i giorni di validità di ciascun contratto. In genere è sempre opportuno recarsi al CAF forniti dei contratti relativi e dei rogiti in caso di acquisto/cessione. Ricordiamo che sono state regolamentate anche le affittanze brevi effettuate tramite web: l’intermediario riconoscerà il canone al proprietario già decurtato della ritenuta del 21% che andrà riportata al punto 8 del quadro F se l’intermediario ha rilasciato apposita certificazione.

La sezione II, dove sino all’anno scorso venivano riportati gli estremi del contratto stipulato con cedolare secca, quest’anno serve solo per gli immobili dati in affitto nella regione Abruzzo a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2009.

Opzione cedolare secca. Per quanto superfluo, va sottolineato che tale opzione è conveniente nella stragrande maggioranza dei casi, ma può essere penalizzante nel caso l’affitto costituisca l’unico reddito del dichiarante o accompagni un reddito minimo, perché non consente al contribuente di usufruire di alcuna detrazione/deduzione. In questi casi è opportuno optare per il regime ordinario. Ricordiamo che è possibile che ciascuno dei comproprietari opti, per la stessa affittanza, per regimi diversi: nel caso di coniugi comproprietari, ad esempio, il marito con reddito opta per la cedolare secca e la moglie, se priva di altri redditi, per il regime ordinario, potendo poi effettuare da tale reddito le detrazioni/deduzioni consentite che andrebbero altrimenti perdute applicando l’imposta sostitutiva. Il regime ordinario comporta però il pagamento annuale dell’imposta di registro. 

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I dati sono presenti nel precompilato nella pressoché totalità dei casi. E’ tuttavia obbligatorio entrare in possesso della Certificazione Unica (CU); i pensionati INPS potranno scaricarla dal sito dell’Ente o recarsi presso lo stesso per farsela rilasciare. Molti CAF possono accedere all’archivio dell’INPS per conto del contribuente, previo rilascio di delega da parte di quest’ultimo. L’INPS negli ultimi anni ha sovente rettificato la prima CU inviata o pubblicata sul sito; occorre quindi assicurarsi che quella in possesso sia quella definitiva.

Quadro D – Redditi diversi.

Il precompilato riporta i redditi diversi (da lavoro autonomo, diritti d’autore, ecc.) per i quali, in ogni caso, il contribuente deve essere in possesso di una CU rilasciata dall’ente che ha usufruito della prestazione. La CU dovrebbe, sulla base dei codici con i quali sono contraddistinte le varie prestazioni, consentire la corretta attribuzione ai righi del quadro D, nonché riportare il reddito lordo, la quota non imponibile quando presente (ad esempio per i diritti d’autore) e, cosa importantissima, la ritenuta d’acconto effettuata (cioè la quota di tasse - in genere il 20% - già versata al fisco dal datore di lavoro).

Coloro che sono iscritti ad un Fondo Sanitario potranno trovare degli importi nei Redditi Diversi al rigo 7. Tali cifre sono attinenti a rimborsi dei Fondi Sanitari ai propri associati effettuati in anni diversi da quelli in cui la spesa sanitaria è stata sostenuta dal contribuente. Per questo argomento, si rimanda alla nota allegata, relativa al Fondo del Gruppo Intesa San Paolo (la problematica è comune agli altri Fondi). 

Quadro E – sezione I– somme detraibili.

Come accennato sopra, è stata ampliata l’acquisizione di dati da parte del precompilato dell’Agenzia delle Entrate per quanto concerne la spesa sanitaria, le assicurazioni, i mutui per abitazione principale, le tasse universitarie, le spese di ristrutturazione (recupero patrimonio edilizio e risparmio energetico). Per queste ultime detrazioni, entrano nel precompilato anche quelle condominiali, per le quali gli amministratori sono tenuti a inviare al fisco le segnalazioni dei pagamenti. La formazione della base dati del precompilato è tuttora un processo in itinere; pertanto questa fonte può essere un utile riferimento, ma il contribuente deve basarsi sulla propria documentazione di spesa.

Rigo E1

Per le spese sanitarie (Rigo E1) non ci sono sostanziali novità. Si rimanda comunque alla lettura della nota allegata per coloro che sono assistiti da un Fondo Sanitario Integrativo aziendale.

Rigo E8 – E10 – Altre spese

Contiene una serie di detrazioni su oneri abbastanza diffusi per la nostra categoria. Si dà un riepilogo delle più frequenti.

Per le spese assicurative è indispensabile acquisire dalle compagnie l’apposita certificazione, in quanto le ricevute del premio pagato non sempre riportano la quota detraibile, che non corrisponde quasi mai al totale sborsato. Ricordiamo che coesistono diversi massimali di detraibilità, che vanno da € 530 per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, a € 750, se finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, a € 1.291,14 per i premi corrisposti a fronte del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Per le spese di istruzione (dalla materna alle scuole superiori), il limite è stato alzato € 717 per alunno.

Per le spese universitarie, quando relative a università private, si possono detrarre gli importi delle corrispondenti facoltà statali, come da elenco del Ministero dell’Istruzione.

Per le spese funebri, resta inalterato il massimale di € 1.550,00 (detrazione pari a € 295) per ogni decesso, però ora il defunto per il quale le spese sono sostenute può non essere un parente, ma anche un estraneo, purché la fattura sia intestata al dichiarante.

Per le spese per addetti all’assistenza personale (badanti), permangono il massimale di € 2.100, la condizione di non avere un reddito superiore a € 40.000, nonché l’invalidità al 100% dell’assistito.

Per i contributi associativi alle Associazioni di Mutuo Soccorso  il massimale è stato elevato a € 1,300,00 e si possono detrarre solo i contributi relativi alla posizione del dichiarante, escludendo quelli dei familiari.

Per le spese veterinarie, sostenute per animali da compagnia o per pratica sportiva (non d’allevamento o riproduzione) vige il limite di € 387,30, dal quale viene sottratta la franchigia di € 129,11 e sul residuo di € 258,23 è calcolata la detrazione del 19%. Occorre sempre la prescrizione medica per l’acquisto di medicinali e la ricevuta fiscale o la fattura per visite, interventi, ecc.

Per i contributi versati per il riscatto della laurea dei familiari a carico, ricordiamo che gli stessi sono detraibili quando l’interessato non ha ancora iniziato l’attività lavorativa. Se, invece, il laureato è stato già iscritto ad una forma obbligatoria di previdenza, i contributi sono deducibili dal reddito dallo stesso interessato e solo nel caso in cui è rimasto senza reddito o è sceso sotto il limite annuale di € 2.840,51 la deducibilità passa al genitore che lo ha a carico.

Per le numerosissime altre agevolazioni, rinviamo alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Da questa dichiarazione sono state introdotte:

Spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. La detrazione vale anche per i familiari a carico e la detrazione massima è di € 250,00

Spese sostenute a favore di minori o maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). La detrazione spetta sino al compimento della scuola secondario di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici informatici. E’ necessaria la certificazione o prescrizione medica che colleghi la spesa con il disturbo diagnosticato. Non è previsto limite di spesa.

Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi. Essendo introdotto quest’anno, le polizze devono essere state stipulate a partire dal 1° gennaio 2018. 

Quadro E – sezione II – somme deducibili dal reddito complessivo.

Righi E21 – 22 – 23

Per i contributi previdenziali e assistenziali, continuano ad essere deducibili sia i contributi obbligatori per legge, sia quelli facoltativi ma riconducibili ai primi, come il riscatto della laurea o la prosecuzione volontaria, nonché i 12,91 euro che le casalinghe versano all’INAIL (deducibili anche da chi le ha a carico).

Per l’assegno periodico corrisposto al coniuge, si ricorda la necessità di produrre la sentenza che ne fissa l’importo, nonché la documentazione dei pagamenti mensilmente effettuati.

Per i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari, permane l’importo massimo deducibile di € 1.549,37- Si ricorda che sono deducibili i contributi versati fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e quindi, nella maggioranza dei casi, vengono ricompresi quelli relativi al 4° trimestre 2017, versati all’inizio del 2018.

Rigo E24 – Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose. Le istruzioni per la compilazione portano l’elenco delle istituzioni religiose che danno diritto a questa agevolazione, il cui limite è di € 1.032,91; le stesse istruzioni riportano la documentazione indispensabile per fruire della deducibilità.

Rigo E25 – Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità. Ricordiamo questa importante agevolazione che richiede apposita certificazione rilasciata dalle commissioni mediche specificatamente incaricate degli accertamenti. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sono abbastanza chiare sulla natura delle spese detraibili, nonché sui familiari che hanno titolo a chiedere la deduzione in luogo del disabile, ancorché lo stesso non sia a loro carico. In particolare questa agevolazione riguarda la quota relativa alle spese mediche dei disabili ricoverati presso un istituto di assistenza, il quale è tenuto a  rilasciare apposita certificazione dove le spese mediche deducibili sono scorporate da quelle di natura alberghiera. La disabilità deve essere del 100%.

Rigo E26 – altri oneri deducibili. Merita particolare considerazione questo rigo, ancorché apparentemente residuale, perché include alcuni oneri di particolare interesse per la nostra categoria:

  • · Con il codice 13, istituito l’anno scorso, si portano in deduzione i contributi versati dai lavoratori in quiescenza alle Casse o Fondi di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali. A questa categoria appartengono i nostri Fondi Sanitari Integrativi Aziendali (e non già al codice 6). Il limite massimo deducibile è di € 3.615,20. Ha diritto alla deduzione l’iscritto, per i contributi propri e per quelli relativi ai propri familiari, a carico e non a carico. Si consiglia la visione della nota a parte sul Fondo Sanitario di Intesa San Paolo.
  • · Con il codice 8 si portano in deduzione le erogazioni liberali a favore di fondazioni e associazioni riconosciute; il limite deducibile corrisponde al 10% del proprio reddito complessivo, massimo € 70.000. Si segnala che queste erogazioni possono, in alternativa, essere detratte al 30% con il limite di € 30.000. Il contribuente valuterà la soluzione per lui più conveniente: è più vantaggiosa la deduzione rispetto alla detrazione se la propria aliquota marginale è più elevata.
  • · Con il codice 7 si portano in deduzione i contributi alle ONG (organizzazioni non governative) che operano nei paesi in via di sviluppo.
  • · Con il codice 9 si portano in deduzione le erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e gli enti parco.

Si ricorda che le liberalità di cui ai codici 7, 8 e 9 sono deducibili solo se effettuate con versamento postale o bancario, carta di credito o debito, assegni bancari o circolari. Devono, cioè, essere tracciabili. Non è ammessa la deduzione se erogate con denaro contante.

Rigo E27 – Contributi a deducibilità ordinaria.

Riguarda le somme versate alle forme pensionistiche integrative. Il limite di deducibilità è di € 5.164,57; ricordarsi, nel caso che questa cifra venisse superata, di avvisare l’Ente pensionistico della quota sottoposta a tassazione, di cui occorrerà tenere conto in sede di liquidazione, per evitarne la doppia imposizione.

Rigo E 36 – Erogazioni a favore delle ONLUS e Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di promozione sociale.

Dall’anno di imposta 2018 sono state spostate in questo rigo le erogazioni liberali concernenti queste associazioni, che sino allo scorso anno fiscale erano collocate al Rigo E26 cod. 8. Permane il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Ovviamente, anche in questo caso, il contribuente deve scegliere fra la deduzione dal reddito e la detrazione di cui ai Righi E8-E10. Va stabilita la convenienza in base al proprio reddito e alla conseguente aliquota marginale, ma l’una soluzione esclude l’altra.

Quadro E – sezione III – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Premessa: Quando si intraprendono dei lavori per i quali si prospetta la detraibilità, conviene consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate, scaricabile dal sito della stessa. Si potranno in tal modo evitare errori nella prassi, nella modalità dei pagamenti, nella documentazione da acquisire, che potrebbero poi, al momento della dichiarazione, risultare irrimediabili ai fini della legittimità di fruizione dell’agevolazione fiscale.

L’amministratore del condominio è tenuto a fornire all’Agenzia delle Entrate l’importo delle spese di ristrutturazione condominiali sostenute nell’anno fiscale, con l’indicazione degli importi detraibili da ogni singolo condomino.

Su questo argomento ricordiamo:

  • · oltre al proprietario o i familiari con esso conviventi, hanno titolo per reclamare la detrazione, se hanno sostenuto i costi della ristrutturazione, l’usufruttuario, il comodatario, il titolare di un diritto d’abitazione, l’inquilino;
  • · il pagamento deve essere effettuato con bonifico che prevede il riferimento all’art. 16 bis del T.U.I.R. e la ritenuta dell’8% al fornitore che questi farà valere nella propria dichiarazione dei redditi.

Vanno riportati, negli appositi righi, i dati catastali dell’immobile sul quale ha avuto luogo la ristrutturazione (per quelle condominiali va riportato il codice fiscale del condominio).

La trappola più frequente è quella costituita dall’acquisto del box pertinenziale. Si raccomanda di verificare che il vincolo di pertinenzialità figuri nel rogito e che i pagamenti siano successivi, o al massimo contestuali, rispetto alla data dell’atto o del preliminare registrato, pena la indetraibilità del costo di costruzione.

Sono state introdotte agevolazioni relativamente agli interventi antisismici sulle abitazioni, in zone ad alta pericolosità. Si consiglia, se interessati, l’attenta lettura delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Quest’anno (anno fiscale 2018) è stata introdotta la detrazione del 36%, con limite di € 5.000, per interventi di sistemazione a verde delle aree private scoperte.

Rigo E57 - Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati. A coloro che hanno iniziato una ristrutturazione nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2017e il 31 dicembre 2018 è riconosciuta una detrazione sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici per un limite complessivo di € 10.000 per immobile ristrutturato. Tale massimale però comprende anche gli acquisti degli anni precedenti relativi allo stesso immobile; occorre quindi verificare se non si sia già raggiunto il plafond. I particolari delle opere di ristrutturazione valide per questa agevolazione e l’elenco degli elettrodomestici ammessi sono indicati nelle istruzioni. Per usufruire della detrazione, i pagamenti di questi beni devono essere effettuati con bonifico, carte di credito o di debito. Non sono ammessi né assegni né contante.

Rigo E59 – Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B. A coloro che acquistano un’abitazione residenziale di classe come sopra, è riconosciuta una detrazione pari al 50% dell’IVA corrisposta. La detrazione è ripartita, come tutte le altre, su dieci anni.

Quadro E – Sezione IV – Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Ricordiamo che per ottenere questa agevolazione, che prevede la detrazione del 65% spalmata su dieci anni, occorre sempre l’intervento di un professionista o un tecnico specializzato, in quanto è indispensabile essere in possesso, oltre che della fattura (regolata mediante bonifico ai sensi del T.U.I.R.), dell’asseverazione che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti, l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e la scheda informativa degli interventi effettuati.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere telematicamente all’ENEA la documentazione in questione secondo uno schema predisposto. Tutta la documentazione deve essere conservata ed esibita al fisco se richiesta; la stessa va presentata al C.A.F. se ci si avvale della consulenza dello stesso.

Per gli interventi condominiali, occorre esibire anche copia del verbale assembleare da cui risulta la delibera relativa.

Ai quattro punti tradizionali

1 –       interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;

2 –       interventi sull’involucro di edifici esistenti;

3 –       installazione di pannelli solari;

4 –       sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;

5 –       acquisto e posa di schermature solari. Tali schermature devono fare corpo con le finestre; non                        devono essere liberamente montabili e smontabili dall’utente e non devono essere       applicate a             superfici esposte a nord;

6 –       acquisto e posa di impianti di climatizzazione invernale a biomasse;

7 –       acquisto, istallazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo remoto. Si tratta         di dispositivi che consentono, a distanza, l’accensione, lo spegnimento, la regolazione e il            controllo dei consumi degli impianti di riscaldamento e la produzione di acqua calda.

14.-      Quest’anno è stata introdotta l’agevolazione relativa all’acquisto e posa in opera di micro-      cogeneratori (periodo 1 gennaio-31 dicembre 2018).

Gli interventi alle parti comuni degli edifici condominiali sono contraddistinti dai codici 8 e 9. 

Spendiamo qualche riga per i quadri F e G

Quadro F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati.

Se avete chiuso la vostra dichiarazione degli anni scorsi a debito, il quadro F riporta gli acconti trattenuti dall’INPS, sia per l’IRPEF, sia per la cedolare secca di una casa in affitto. Questi dati sono riportati nel precompilato dell’Agenzia delle Entrate o, se vi avvalete di un C.A.F., sono già presenti nel quadro F che attinge alla dichiarazione dello scorso anno. E’ sempre opportuno dare un’occhiata per verificare la concordanza fra quanto riportato nella CU dell’INPS e quanto figura nelle caselle del quadro F.

Se, per motivi particolari, avete dovuto pagare un acconto con mod. F24, il relativo importo va trascritto nell’apposita casella in base alla natura dell’acconto. Ovviamente dovrete conservare la ricevuta del mod. F24 fra la documentazione della dichiarazione, per un’eventuale esibizione al fisco nel caso vi venisse richiesto.

Chi ha un’abitazione concessa per locazioni brevi tramite un intermediario (tipo Airbnb o Booking), al rigo F9 dovrà indicare la ritenuta del 21% relativa alla cedolare secca, per la quale gli è stata fornita, da parte dell’intermediario in questione, apposita certificazione. 

Quadro G – Crediti d’imposta.

Dei numerosi casi di credito d’imposta, accenno soltanto ad alcune fattispecie, che ricadono di tanto in tanto nelle dichiarazioni della nostra categoria.

Rigo G1 – Credito riacquisto della prima casa.

Se vendete la vostra prima casa e ne riacquistate un’altra, la legge consente di compensare l’imposta di registro della seconda con quella che fu a suo tempo pagata per la precedente. In genere, questa compensazione viene fatta dal notaio che fa il rogito della casa che acquistate, utilizzando, per quantificare la compensazione, i due rogiti - di acquisto e di cessione - della casa che avete venduto. E’ la soluzione migliore e non coinvolge la dichiarazione e il quadro G. Però in alcuni casi non si può fare. Se, ad esempio, avete acquistato la casa precedente dal costruttore, non avete pagato imposta di registro, ma IVA agevolata. In questi casi il notaio non può compensare, ma potete farvi riconoscere l’agevolazione in dichiarazione dei redditi. Al CAF dovrete presentare tutti e tre i rogiti: quello di acquisto della casa attuale e quelli di vendita e acquisto della casa precedente. Vi verrà riconosciuto un credito d’imposta pari alla cifra inferiore fra le due tassazioni, che può essere utilizzato ad abbattimento della vostra imposta lorda. Nel caso di comproprietà della casa il credito d’imposta è diviso fra i proprietari. Il credito del coniuge che non ha redditi da abbattere non può, in nessun caso, essere utilizzato dall’altro coniuge, ma resterà in essere per dieci anni (potrà essere utilizzato, ad esempio, per pagare l’IMU o un’imposta di successione, ma sempre dal titolare; al decimo anno la quota residuata si estinguerà).

Rigo G2 – Crediti per canoni di locazione non percepiti.

Se avete una casa locata e il vostro inquilino non paga, dovete comunque pagare l’imposta sull’affitto che non avete percepito, sino a quando non otterrete dal Giudice un provvedimento di convalida di sfratto per morosità. Nella sentenza sarà indicato il termine dal quale il canone non è stato più corrisposto. Avrete diritto ad un credito d’imposta che non è certo pari alla somma che non avete incassato, bensì all’imposta pagata in più negli anni di inadempienza del locatario. Occorre pertanto ricalcolare l’imposta degli anni in questione, sostituendo al canone non percepito la rendita catastale rivalutata (perché comunque il fisco un’imposizione la pretende). Tale calcolo non è agevole e vi consiglio di farvi assistere da un CAF. 

SEZIONE X - Credito d’imposta per videosorveglianza

In questa sezione è indicato il credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d’imposta è pari all’importo delle spese indicate nell’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017.

Il credito d’imposta spetta a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50 per cento.

Il credito d’imposta è utilizzabile mediante F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa il credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi.

L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.

Aprile 2019                                                                                       Filippo Vasta

 

Il Fondo Sanitario Integrativo di Intesa SanPaolo e la dichiarazione dei redditi.

Spese Sanitarie e Redditi Diversi. (rigo D7 del mod. 730).

Corre l’obbligo di precisare che essere associati ad un Fondo Sanitario complica non poco l’utilizzo del 730 precompilato. Nel caso del Fondo di Intesa SanPaolo la complicazione è ulteriormente aggravata dalla quota differita.

I flussi forniti dal Fondo Sanitario all’Agenzia delle Entrate (peraltro su schemi fissati dal fisco stesso) sono rigorosamente per cassa e quindi riguardano gli importi per prestazioni che il Fondo ha liquidato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Di conseguenza, nel precompilato, tutti gli accrediti effettuati dal Fondo in anno diverso da quello in cui il contribuente ha sostenuto la spesa sanitaria affluiscono fra i Redditi Diversi e sono automaticamente assoggettati a imposta sul reddito.

Occorre però precisare che le prestazioni del Fondo Sanitario hanno carattere risarcitorio e non possono essere considerate reddito, ancorché riconosciute in un anno diverso da quello in cui è stata sostenuta la spesa. Diventano però reddito nel caso in cui il contribuente ha chiesto la detrazione del 19% per l’intera spesa sostenuta, al lordo degli importi che gli sono stati successivamente rimborsati.

Pertanto il contribuente dovrà fare alcune verifiche. In pratica egli troverà nel rigo D7 del precompilato, fra i Redditi Diversi da sottoporre a imposta:

  • · Gli accrediti del Fondo avvenuti nei primi mesi del 2018 a fronte di spese mediche sostenute nel 2017. Il contribuente deve verificare se nella denuncia dei redditi dell’anno scorso tali spese erano state detratte al lordo o al netto dei rimborsi. In quest’ultimo caso (se i rimborsi erano stati sottratti), gli importi vanno cancellati dal rigo D7 perché nulla è dovuto al fisco;
  • · Le quote differite riconosciute nel luglio 2018 a fronte di spese mediche del 2017. Anche in questo caso il contribuente verificherà se nella dichiarazione del 2018, relativa ai redditi del 2017, ha portato in detrazione le spese mediche al netto della sola quota immediata, oppure ha sottratto alla spesa totale sia la quota immediata, sia quella differita. Nel primo caso, deve assoggettare la differita a imposta, lasciandola nel rigo D7, nel secondo caso, tali quote vanno cancellate perché nulla è dovuto al fisco.

Cosa iscrivere nel quadro E, rigo 1

Ovviamente è opportuno mantenere coerenza anche nella dichiarazione di quest’anno. E’ consigliabile quindi portare in detrazione le spese mediche del 2018 al netto sia dei rimborsi già incassati in corso d’anno, sia di quelli riferiti a fatture pagate nel 2018 e presentate al Fondo per il rimborso verso la fine dell’anno o nei primi mesi del 2019, i cui rimborsi sono stati effettuati nel 2019. In questo modo si eviterà, l’anno prossimo, di dover sottoporre tali rimborsi a una tassazione penalizzante.

Per quanto riguarda le quote differite, per i quiescenti esiste sempre il dubbio che le stesse vengano o meno corrisposte in luglio, dato che la loro erogazione è collegata ad un risultato di bilancio in bilico (per gli attivi vengono senz’altro corrisposte). Purtroppo le previsioni di quest’anno non sono positive: il risultato di gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 ne consentirà una distribuzione solo parziale. Non saremo pertanto, al momento della dichiarazione, in grado di quantificare la spesa sanitaria da portare in detrazione al netto di entrambe le quote, immediata e differita. Bisogna pertanto rassegnarsi e portare in detrazione solo la parte già acquisita. Gli importi che il Fondo Sanitario riconoscerà ai primi di luglio dovranno essere sottoposti a tassazione nella dichiarazione del 2020, relativa ai redditi 2019, fra i Redditi Diversi.

Tuttavia, se dalle vostre evidenze constatate che l’importo delle quote differite attese è modesto, le stesse si possono sempre considerare incassate, rinunciando al 19% della parte che sarà trattenuta dal Fondo per il ripianamento della perdita. Rinuncerete a pochi euro e vi risparmierete l’incomodo di sottoporre a tassazione l’anno venturo, fra i redditi diversi, l’altra parte della differita, quella che sarà accreditata dopo l’approvazione del bilancio. Questa valutazione è quindi strettamente personale e legata alla propria specifica condizione.

Per operare in modo corretto, raccomandiamo di scaricare dal sito, oltre al riepilogo annuale delle prestazioni, anche i singoli prospetti di liquidazione dei rimborsi e sposarli alle relative fatture, in modo da consentire all’operatore che vi assisterà nella compilazione della dichiarazione di quantificare le spese sanitarie e detrarle al netto dei rimborsi in modo corretto secondo le scelte sopra descritte.. Stesso discorso vale per chi intende procedere a farsi la dichiarazione da se, utilizzando il precompilato dell’Agenzia delle Entrate. Per scaricare i prospetti di liquidazione, aprire la singola pratica nel sito e cliccare sul simboletto in alto a destra.

Per le pratiche gestite in convenzione (la c.d. diretta), il contribuente si limiterà a conteggiare, fra le spese sanitarie da detrarre, quanto ha corrisposto, nel corso del 2018, agli enti o ai medici convenzionati, somme che corrispondono alle franchigie a proprio carico. Le indicazioni relative a queste prestazioni riportate nel riepilogo del Fondo e, per conseguenza, nel precompilato, possono spesso essere fuorvianti, in quanto legate ai tempi di pagamento di Previmedical. Si possono trovare, infatti, nel dettaglio dell’assistenza convenzionata, come prestazioni apparentemente dell’esercizio 2018, spese sanitarie e rimborsi relativi a prestazioni del 2017 e a volte anche del 2016, per le quali voi avete a suo tempo pagato la franchigia detraendola correttamente nell’anno di competenza. E’ evidente che questi flussi, pur essendo formalmente corretti in quanto riportano l’effettiva movimentazione dei pagamenti effettuati da Previmedical, inquinano la formazione dei dati del precompilato. Conviene pertanto, per le dirette, basarsi esclusivamente sui pagamenti delle franchigie da voi effettuati, documentati dalle fatture in vostro possesso.

Contributi deducibili.

I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito sino al limite di Euro 3.615,20. I contributi vanno dedotti interamente dal reddito dell’associato al Fondo, ivi compresi quelli riguardanti i familiari iscritti, a carico e non a carico.

Questo diritto, la cui vigenza è stata sempre da noi affermata ma a volte contestata da taluni CAF e da qualche sede periferica dell’Agenzia delle Entrate, è stato inequivocabilmente ribadito dalla risoluzione n. 65/E del 2 agosto 2016 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa. Per evitare residui dubbi ed equivoci, già nel 730 dell’anno scorso era stato istituito, per questa voce, il codice 13 del Rigo E26. Purtroppo sembra che, anche quest’anno, il precompilato non venga alimentato in modo corretto (per i familiari non a carico) e pertanto debba essere rettificato.

Il Fondo Sanitario mette a disposizione degli iscritti l’apposita certificazione, indispensabile per far valere il diritto alla deduzione. A coloro che non accedono a internet, la certificazione dovrebbe essere inoltrata per posta. Raccomandiamo a tutti di non recarsi al CAF a fare la propria dichiarazione privi di questo documento.

Con le attuali aliquote contributive, particolarmente se si hanno familiari non a carico, è possibile superare il limite deducibile di Euro 3.615,20. In questo caso insorge il diritto di detrarre una percentuale delle spese rimborsate dal Fondo, secondo la seguente proporzione:

Totale contributi : contributi tassati = 100 : X

La percentuale dell’ulteriore detrazione si ottiene pertanto con lo sviluppo di questa proporzione e porta alla seguente formula:

100 * (totale contributi – 3.615,20)/totale contributi

Facciamo un esempio: un socio paga complessivamente € 5.000 di contributi. Si calcola la quota tassata che sarà

5.000-3615,20 = 1.384,80 .

Per questo socio, la percentuale delle spese rimborsate detraibili sarà quindi:

1.384,80 x 100  = 27,69%
       5.000

Il contribuente applicherà questa percentuale:

  • · A tutte le somme ricevute dal Fondo per le pratiche a rimborso (indirette);
  • · A tutte le quote rimaste a carico del Fondo (riconosciute da Previmedical agli enti convenzionati) per le dirette,

e pertanto aggiungerà la cifra così ottenuta alle proprie spese mediche per le quali si ha diritto alla detrazione del 19%. Ovviamente il diritto si estende al familiare non a carico, nella dichiarazione di quest’ultimo. Di tutto occorrerà conservare i dettagli di calcolo, per un’eventuale esibizione all’Agenzia delle Entrate. Il principio della detraibilità in percentuale delle spese rimborsate è affermato dalle istruzioni del mod. 730 a pagina 45, ma non è spiegato come procedere al loro conteggio.

Aprile 2019                                                                                     Filippo Vasta

 

 

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