Deducibilità dei contributi versati dal dichiarante ai fondi integrativi al
Servizio Sanitario Nazionale per i familiari non a carico
di Gioacchino Costantino
Come oramai dovrebbe essere noto e come l’amico Filippo Vasta ha spesso precisato con chiarezza su questo sito, i contributi versati dai pensionati ai Fondi Integrativi del S.S.N. in favore di familiari non a carico sono deducibili (sempre che l’ammontare globale dei contributi non superi il limite previsto dalla legge: attualmente 3.615,20 euro) come facilmente si può desumere dal combinato disposto:
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della Circolare Agenzia delle Entrate n. 50/E del 12 giugno 2002 – punto 6.1 (allegata)
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e della Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 293/E dell’11/07/2008 (allegata)
Al riguardo, tuttavia, alcune Agenzie delle Entrate, in occasione dei controlli formali delle dichiarazioni e, ritenendo per ignoranza e/o per eccessivo zelo di taluni Funzionari non deducibili tali contributi, eseguono rettifiche alle dichiarazioni 730 oggetto dei controlli, con richiesta del versamento della maggiore imposta, con applicazione di sanzioni e interessi previsti .
Nella circostanza , al fine di evitare di pagare importi per nulla dovuti, bisogna presentare, una entro i 30 gg. dalla notifica della rettifica, una richiesta di annullamento in autotutela , che per comodità si allega in bozza (cfr. allegato).
Gioacchino Costantino
Circolare Agenzia delle Entrate n. 50/E del 12 giugno 2002 – punto 6.1
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 293/E dell’11/07/2008
Bozza di richiesta di annullamento in autotutela – circ. n. 50/E - Risoluz.293/E