CASSA SANITARIA INTESA
Consiglio di Amministrazione del giorno 8 settembre 2014
Il Consiglio è stato convocato per deliberare in merito alla nota causa intentata dai quattro Consiglieri che rappresentano i Pensionati (Amici, Colace, Cobianchi e Marini), vinta con sentenza emessa dal giudice Dr. Gattari, che dispone
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l'annullamento della delibera adottata dal CDA della Cassa il 2 ottobre 2010 perché non ha applicato la norma statutaria, ma ha operato in forza di precedenti accordi di Fonti Istitutive terze;
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restituzione alla Cassa della titolarità del patrimonio (sono ca. 35 mln.), oggi a mani del Fondo.
Da parte nostra si è insistito nell'affermare che, alla luce di quanto affermato appena poche righe prima del dispositivo finale “...per l'effetto retroattivo della pronuncia di invalidità ed in mancanza di una deliberazione dell'Assemblea, condanna i due enti convenuti ad adottare tutti gli atti necessari a ripristinare la titolarità della convenuta Cassa intesa sul patrimonio associativo risultante dal bilancio di esercizio chiuso alla data del 31/12/2010” deriva anche l' ovvia necessità di procedere allo scioglimento dell'Associazione, mediante convocazione dell'Assemblea così come previsto all'art.6 dello Statuto.
In mancanza di questo ulteriore passaggio, la mera restituzione del patrimonio ad una Associazione da estinguere non avrebbe senso logico alcuno.
La tesi, suffragata anche da considerazioni espresse dai Consiglieri Manna e Amendolagine , non ha trovato accoglimento; anche l'offerta fatta per addivenire ad un accordo fra le parti per poter azzerare gli effetti della sentenza e chiudere in tal modo ogni pendenza è stata respinta, trattandosi di ipotesi che potrebbe comportare qualche beneficio a favore dei Pensionati, possibilità questa che esula dal contesto, come ben sappiamo.
Il CdA della Cassa ha pertanto deliberato:
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di ottemperare al disposto del giudice per quanto attiene la citata titolarità del patrimonio;
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di presentare appello avverso la sentenza (come nel frattempo già deciso dal Consiglio del Fondo); sul punto abbiamo svolto un articolato intervento – inascoltati – citando anche gli artt.342 e 348 bis del CPC, che rendono difficoltoso il radicamento di un appello per una sentenza di I° grado, ma preceduta dall'accoglimento della sospensiva richiesta dagli Attori e dalla reiezione del reclamo presentato sul punto dai Convenuti, a cura di un Collegio di tre Magistrati e con motivazioni molto dettagliate, in ampia parte riportate anche nella sentenza finale;
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di avanzare istanza di accertamento di liquidazione della Cassa stessa – ai sensi dell'art.27 del CC pur trattandosi, nel nostro caso, di Associazione “non riconosciuta” - per il venir meno dello scopo sociale in quanto: non ci sono più soci, dipendenti, locali, convenzioni, prestazioni e rimborsi, ed è già avvenuta la cancellazione dell'ente dall’albo dei Fondi Sanitari.
Nelle tre citate delibere, oltre alla nostra astensione, vi è stata quella di un Consigliere della Falcri; favorevoli tutti gli altri.* * * * * *
L’applicazione della sentenza – pendenti l’appello e l’accertamento di liquidazione – porterà ovviamente ad una riduzione delle riserve presso la sezione Quiescenti del il Fondo Sanitario.
E poiché detta sezione ha facoltà di utilizzare il 10% di tali riserve per alleggerire il deficit del bilancio annuale, potrebbe in teoria verificarsi quanto già accaduto per altri organismi che aderiscono al Fondo, vale a dire la necessità di costituire “ex novo” tali riserve per i soli Iscritti provenienti dalla Cassa Intesa, in tal modo discriminandoli rispetto agli altri appartenenti alla medesima sezione (Sanpaolo ecc).
Ovvio che le controparti dispongono di ogni mezzo per evitare questo perverso effetto, disponendo, a puro titolo di esempio, una corrispettiva anticipazione a fronte di risorse destinate, con certezza, a ritornare al Fondo Sanitario volta che saranno concluse le vertenze in atto; ma non possiamo ignorare che il trattamento riservatoci sinora rende assai arduo qualsivoglia ottimismo.
Alla luce di queste considerazioni si è convenuto con il nostro Legale Avv. Iacoviello di inoltrare ai Consiglieri di Amministrazione della Cassa Sanitaria Intesa una diffida che richiami la responsabilità personale di ciascuno di essi nell’approvazione di deliberazioni non rivolte all’esclusivo interesse dell’Associazione e dei suoi iscritti.
Sergio Marini
Milano, 9 settembre 2014Cliccate sulle icone sottostanti per visualizzare
il testo del mio intervento al Consiglio del giorno 8 settembre 2014