SENTENZA CASSAZIONE PENSIONATI “98-99”
Pubblichiamo di seguito la sentenza purtroppo sfavorevole per i colleghi “98-99”.
L’avv. Iacoviello, che ricordiamo non ha partecipato a nessun grado della causa, ha già portato il documento a conoscenza dei propri assistiti della procedura concorsuale per la liquidazione del Fondo.
Per valutare insieme la situazione e cercare soluzioni, lo stesso avvocato ha manifestato l’intenzione di convocare una assemblea dei pensionati della categoria 98-99, che si terrebbe a Milano subito dopo il periodo di ferie estive.
Amici Comit - 21 luglio 2014
Clicca sulle icone sottostanti per visualizzare la sentenza d'Appello del 2008 e quella di Cassazione dell'aprile 2014
la sentenza di Cassazione per i pensionati 98/99 dell'8 aprile 2014
la sentenza d'Appello per i pensionati 98/99 del 18 marzo 2008
L'informativa del Fondocomit alle Fonti Istitutive - lettera dell'11 luglio 2014 Oggetto: Situazione del Fondo (n. iscr. COVIP: 1427) - Corte di Cassazione. Causa RGN 24121/008 rubricata "Auterio + 143" contro Fondo pensioni - Sentenza del 8/4-19/6/2014. Vi informiamo che con sentenza, di cui si allega copia, della' Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa a seguito dell'udienza di trattazione tenutasi in data 8 aprile u.s., depositata in Cancelleria il 19 giugno, si è concluso con esito favorevole per il nostro Ente un annoso contenzioso instaurato da un consistente gruppo di Pensionati, divenuti tali negli anni 1998 e 1999, che rivendicavano il diritto ad un più elevato trattamento pensionistico senza le riduzioni stabilite dalle delibere del Consiglio di Amministrazione del 15.12.1997 e del 28.6.1999, sancite dall'Accordo del 16.12.1999. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso avversario, confermando la non censurabilità della sentenza della Corte d'Appello di Milano circa la validità degli Accordi intervenuti fra fine 1997 e fine 1999, l'inesistenza di diritti quesiti in capo ai Pensionati 98/99 e la "ragionevolezza" di quegli Accordi. Viene dunque definitivamente confermata la legittimità dell'operato del Fondo Comit e la "sovranità" dell'autonomia collettiva aziendale in materia di previdenza complementare. L'unica questione sostanziale ancora da dirimere nei giudizi di opposizione a Stato Passivo in corso al Tribunale di Milano (ma vi sono già precedenti favorevoli al Fondo anche della Corte d'Appello di Roma) riguarda l'applicabilità o meno dell'art. 27 dello Statuto del Fondo alla fase di liquidazione (e con quali effetti sulla ripartizione fra i Partecipanti), con particolare riferimento alla interpretazione data a tale articolo dai ricorrenti.Fondo Pensioni per il Personale della Banca commerciale Italiana in Liquidazione |