Comunicato n. 6 del 22 novembre 2017
ERRORI NEL CALCOLO DELLA TARI (Tassa Rifiuti)
In questi giorni articoli di stampa e programmi televisivi si stanno occupando dell’argomento relativo a intervenute inesattezze nel sistema di calcolo della tassa sui rifiuti (TARI) così come rilevate in sede di recente interrogazione parlamentare.
Al riguardo premettiamo che per la TARI, introdotta dall’anno 2014 (in sostituzione di TARSU e/o TARES), è contemplato un meccanismo di conteggio basato sull’applicazione di due tariffe relative a:
- una quota fissa, per il calcolo della quale bisogna moltiplicare i metri quadri dell’immobile (determinati sulla base della superficie calpestabile) per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti
- una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuto residuo conferito, comprensiva di un quantitativo minimo obbligatorio.
Orbene, secondo la corretta interpretazione della normativa disciplinante la TARI, in caso di appartamento cui siano collegate unità pertinenziali (box, cantine, solai), la quota fissa va calcolata sulla sommatoria delle superfici degli immobili oggetto della tassazione mentre la quota variabile va calcolata una sola volta.
E’, invece, emerso che alcuni Comuni abbiano adottato una diversa impostazione applicando la quota variabile, oltre che all’unità abitativa, anche alle relative pertinenze con la conseguenza di un’eccedenza di tassazione in misura sensibile: sull’illegittimità dei comportamenti di quei Comuni che abbiano seguito tale criterio non dovrebbero esserci dubbi in quanto, in data 20 novembre c.a., è uscita la circolare n. 1/DF del Ministero Economia e Finanza ad oggetto: “Chiarimenti sull’applicazione della tassa rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile”.
In questa situazione, riteniamo comunque opportuno fornire alcune indicazioni su quali iniziative poter intraprendere per la tutela dei diritti ed ottenere i relativi rimborsi qualora dai Comuni coinvolti nella tematica non vengano, a breve, date informazioni circa l’adozione di provvedimenti volti ad adeguate forme di ristoro: a questo proposito segnaliamo innanzitutto che gli interessati potranno formalizzare ai competenti uffici comunali apposita istanza in carta libera da trasmettere con raccomandata A.R. o tramite PEC (posta elettronica certificata) ovvero anche (ove verificata l’ammissibilità) mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, che restituisce copia dell'accompagnatoria con timbro di avvenuta ricezione.
I termini (decadenziali) per la presentazione dell’istanza sono molto ampi: 5 anni decorrenti dalla data dei versamenti della TARI, sicché è possibile ricomprendere nell’istanza tutte le eccedenze di tassazione subite atteso che la TARI è entrata in vigore nel 2014.
All’istanza, di cui potete trovare un fac-simile al link http://www.amicicomit.it/i-servizi/comunicazioni-ai-soci/anno-2017/278-tari-tassa-rifiuti-fac-simile-istanza-da-presentare-al-comune-interessato
dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1- copia degli avvisi di pagamento della TARI;
2- copia dei relativi pagamenti;
3- copia di documento d’identità;
4-prospetto redatto sull’esempio del Comune di Milano.
Segnaliamo ancora che, in caso di diniego espresso al rimborso, il contribuente ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, mentre nel caso di “silenzio-rifiuto” che si forma decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (art. 21 Dlgs 546/92) - ma è consigliabile attendere i 180 giorni contemplati dalla normativa sui tributi locali (art.1 comma 164 L. 296/06b) - il contribuente deve proporre ricorso entro i termini prescrizionali decennali.
Aggiungiamo che, per calcolare l’eccedenza di cui si andrà a chiedere il rimborso, gli interessati dovranno basarsi sulle tariffe applicate dai rispettivi Comuni di appartenenza : qualora tali tariffe non siano riportate tra gli allegati agli avvisi di pagamento TARI , le stesse potranno essere ricavate dalle apposite delibere comunali accedendo al sito del Dipartimento delle Finanze: www.finanze.gov.it/
.Qui sotto forniamo un prospetto esplicativo per il calcolo dell’eccedenza.
Confidiamo di essere stati utili con questa informativa, mentre rimaniamo a disposizione degli interessati per eventuali ulteriori necessità di chiarimenti.
Un caro saluto,
Associazione “Amici Comit – Piazza Scala”
Il Consiglio Direttivo
TARI - ESEMPIO DI CALCOLO DELL’ECCEDENZA
Abitazione di 100 mq con garage di 15 mq e cantina di 10 mq con famiglia di 4 componenti. Quota fissa = 2 euro a metro quadrato; quota variabile = 141 euro
Quota fissa |
Quota variabile |
Totale euro |
|
CALCOLO |
CORRETTO |
||
2 euro x 125 metri quadrati = 250 euro |
euro 141 |
391 |
|
CALCOLO |
ILLEGITTIMO |
||
Appartamento |
2 euro x 100 metri quadrati = 200 euro |
euro 141 |
341 |
Box |
2 euro x 15 metri quadrati = 30 euro |
euro 141 |
171 |
Cantina |
2 euro x 10 metri quadrati = 20 euro |
euro 141 |
161 |
673 |
Eccedenza = € 282
Allegati:
1) fac-simile istanza da presentare al Comune di appartenenza visibile al link:
2) prospetto esempio calcoli relativi al Comune di Milano;
3) Circolare Ministero Economia e Finanza n. 1/DF del 20 novembre 2017.