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Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo Intesa SanPaolo

a seguito di quanto vi avevamo anticipato con la comunicazione del 20 ottobre scorso, vi alleghiamo il testo dell’Accordo raggiunto il 5 novembre u.s. fra la Banca e i Sindacati,  il testo dello Statuto con le appendici 1 e 3, nonché il testo dei regolamenti delle prestazioni di entrambe le Gestioni sinora esistite.

Qui di seguito potete trovare una sintesi delle modifiche più significative.

Il processo non è ancora completo, perché dovrà essere implementata  la nuova Gestione Mista con la scelta di una Compagnia di Assicurazione e la definizione più puntuale delle prestazioni e delle contribuzioni, con la stesura dell’appendice 2 allo Statuto.

Dovrà inoltre essere perfezionato il processo di integrazione del Fondo Sanitario UBI in quello di Intesa Sanpaolo.

L’Associazione si impegna a tenere i Soci al corrente del seguito.

Un  caro saluto a tutti

Associazione “Amici Comit – Piazza Scala
Il Consiglio Direttivo

 

Milano 7 novembre 2021

    Tabella riassuntiva modifice regolamento quiescenti

 

Consigliamo agli iscritti una lettura integrale del nuovo regolamento (cfr. all.), che verrà pubblicato anche sul sito del Fondo Sanitario nella parte accessibile senza credenziali.

L’elenco non è esaustivo, ma riporta le prestazioni che più interessano la nostra categoria.

Va sottolineata l’incentivazione, in termini di abbassamento delle franchigie, ad usufruire di prestazioni in convenzione, più economiche per il Fondo Sanitario grazie alle tariffe convenute. Il Fondo si è molto impegnato a rivedere le convenzioni, anche con stipule dirette al di fuori dalla rete Previmedical. Per un impiego ottimale delle risorse associative, abbiamo il dovere di raccomandare a tutti  il ricorso agli enti convenzionati, ovviamente quando questo non comporti, in qualche modo, uno svantaggio nel perseguimento della salute dell’iscritto.

Modifiche allo Statuto e alla struttura del Fondo di interesse per la Gestione Quiescenti

Il Fondo Protezione

Riportiamo il testo dello Statuto in vigore dal prossimo 1.1.2022 :

E’ costituita anche un’ulteriore Gestione denominata “Fondo Protezione” la cui dotazione iniziale è costituita da:

  • • un importo una tantum di 2 mln di euro che sarà riversato da Intesa Sanpaolo al Fondo Sanitario entro il 31.12.2021;
  • • una quota una tantum pari al 3% del patrimonio di pertinenza della “Gestione iscritti in servizio” rilevato al 31.12.2021;
  • una quota una tantum pari al 3% del patrimonio di pertinenza della “Gestione iscritti in quiescenza” rilevato al 31.12.2021;
  • • il valore corrispondente all’importo residuo già destinato al finanziamento delle campagne di prevenzione risultante dal bilancio al 31.12.2021.

Le disponibilità del Fondo Protezione vengono utilizzate per riconoscere a tutti gli iscritti al “Fondo Sanitario” le coperture Long Term Care (LTC), tempo per tempo definite mediante sottoscrizione di specifiche polizze assicurative, nonché le prestazioni aventi carattere di prevenzione tempo per tempo definite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei programmi elaborati dal Comitato Scientifico del “Fondo Sanitario”.

Il contributo annuo per aderire a questa gestione, per quanto riguarda i quiescenti, sarà:

Euro 10 se l’iscritto è già coperto dalla polizza prevista dal CCNL;

Euro 30 per chi non è coperto e per i coniugi o conviventi resi beneficiari.

 La Gestione Mista

Questa gestione, che si aggiunge alle due esistenti degli Attivi e dei Quiescenti, è stata creata per dare una copertura agli “Agenti”, che non sono dipendenti della banca ma collaboratori autonomi. L’accesso alla gestione mista è comunque estesa a tutti, Attivi e Pensionati, qualora intendano usufruire di un limitato numero di prestazioni essenziali, ad un costo più moderato rispetto alla contribuzione delle due gestioni tradizionali.

L’iscrizione alla Gestione Mista è consentita sia ai nuovi pensionati, sia a quelli già in essere.

La copertura di questa gestione avverrà mediante polizza assicurativa. A breve verrà indetta una gara per l’assegnazione dell’incarico e in tale circostanza verrà fissato il costo (intorno a Euro 500 annui da corrispondere in via anticipata) ed eventuali prestazioni migliorative rispetto a quelle elencate nell’appendice 3 allo Statuto. Faremo seguito appena possibile.

Gli iscritti che passano alla Gestione Mista potranno, dopo tre anni, ritornare alla Gestione Quiescenti. Questa facoltà è accordata una sola volta.

Una sintesi dei cambiamenti statutari più significativi

Art. 5 – Sono state introdotte modifiche alla documentazione, con possibilità di ricorrere ad autocertificazione, nei termini di legge, per la determinazione della legittimità a rendere i familiari beneficiari delle prestazioni del Fondo.

Al punto 4 è stato statuito che i figli si considerano fiscalmente a carico anche nel caso in cui i benefici fiscali siano integralmente riconosciuti a uno solo dei genitori; inoltre, finché permane il carico fiscale si prescinde dal requisito della convivenza.

Art. 6 – I figli, dell’iscritto o del coniuge, sono considerati fiscalmente a carico sino alla fine dell’anno in cui compiono 24 anni. Dall’anno successivo vengono considerati non a carico, salvo che l’iscritto faccia pervenire, entro il 31 ottobre,  idonea documentazione che attesti la condizione di familiare a carico. Il figlio deve comunque convivere con uno dei genitori.

Art. 25Contiene importanti innovazioni. A partire dal bilancio 2021, in caso di incapienza dell’avanzo di gestione degli iscritti in servizio, viene garantito il contributo di solidarietà alla Gestione Quiescenti nella misura del 6%, attingendo dal patrimonio degli iscritti in servizio entro un tetto massimo di 12 milioni di euro, calcolato come sommatoria degli utilizzi nel corso degli anni.

Non è stata modificata la norma che lascia nel patrimonio degli attivi la quota di coloro che, andando in pensione, non proseguono l’iscrizione al Fondo. Per coloro invece che optano per l’iscrizione alla Gestione Mista, essi conferiscono il 50% della propria quota alla suddetta Gestione e il rimanente 50% alla Gestione Quiescenti.

Nel caso di disavanzo d’esercizio, non essendo più prevista la quota differita, il ricorso al patrimonio della Gestione interessata sale al 15% delle riserve (ex 10%). Se tale importo non fosse sufficiente a coprire il disavanzo, lo stesso dovrà essere ripianato da tutti gli iscritti di quella Gestione, con ulteriore contribuzione proporzionale a quella versata. L’utilizzo, di cui sopra, delle riserve non potrà andare oltre due esercizi consecutivi. Le Fonti Istitutive dovranno individuare per tempo le misure per ripristinare l’equilibrio finanziario.

   Accordo Banca - Sindacati del 5  novembre 2021

   Statuto del Fondo Sanitario in vigore dal 2022

   Appendice 1 - contribuzioni a carico personale in servizio

   Appendice 3 - prestazioni minime gestione mista

   Regolamento delle prestazioni per i pensionati

   Regolamento delle prestazioni per il personale in servizio