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LA RILIQUIDAZIONE DELLA TASSAZIONE DEL TFR E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FORMA  DI CAPITALE EROGATE DA FONDI PENSIONE

a cura di Gianfranco Minotti

Diversi colleghi, usciti dalla Banca nell’anno 2013, ci hanno recentemente chiesto chiarimenti in ordine  alla ricezione di “avvisi di pagamento”’ pervenuti loro dalle Agenzie delle Entrate di competenza. Tali avvisi evidenziano la (pretesa) sussistenza di debiti  d’imposta relativi alla percezione del TFR (e altre indennità equipollenti) oltre che, in alcuni casi, anche alle prestazioni in forma capitale erogate da fondi pensione.

Al riguardo è stata predisposta la seguente informativa.

A) TFR ED ALTRE INDENNITA’ COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (ES. INCENTIVI ALL’ESODO)

Premesso che i suddetti proventi sono sottoposti al regime della tassazione separata e non entrano a far parte dell’imponibile IRPEF da riportare nelle dichiarazioni annuali dei redditi, è da precisare che, con l’entrata  in vigore del D.Lgs. n.47/2000, la relativa tassazione, per  quanto  riguarda i montanti maturati dopo il 31.12.2000, non viene effettuata a titolo definitivo per opera  del datore  di lavoro, come ancora avviene, invece, per i montanti maturati antecedentemente (assoggettati alla c.d. aliquota TFR), bensì a   titolo  di acconto con successiva liquidazione definitiva ad opera  delle Agenzie delle Entrate.

 Ciò avviene mediante l’applicazione della c.d. aliquota media ricavata dal rapporto tra la sommatoria delle imposte applicate ai redditi  complessivi del quinquennio anteriore all’anno di maturazione dei diritti alla percezione dei proventi e la sommatoria di tali redditi (al netto  degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d’imposta) moltiplicato per 100 (vedi formula).

Di tale liquidazione (recte: riliquidazione) gli uffici  amministrativi devono dare comunicazione al contribuente entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione del mod. 770 da  parte del datore di lavoro.

D’ordinario dalla riliquidazione emerge a carico  del contribuente una debenza d’imposta che può anche risultare particolarmente rilevante (in alcuni casi anche superiore a 5 mila euro).

Prima  di procedere al pagamento (da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione del relativo avviso) è senz’altro bene che gli interessati, onde evitare esborsi indebiti, verifichino l’esattezza dei dati riportati nei prospetti elaborati dalle Agenzie delle Entrate controllando la loro corrispondenza ai dati dei documenti ricevuti dal datore e a quelli delle proprie dichiarazioni dei  redditi: nel caso  di rilevati errori, gli stessi dovranno essere tempestivamente segnalati all’Agenzia di competenza con apposita istanza in autotutela a fine di ottenere le relative rettifiche a sgravio.

Formula:

[I(t-1)+I(t-2)+I(t-3)+I(t-4)+I(t-5)] / [R(t-1)+ R(t-2)+R(t-3)+R(t-4)+R(t-5)]x100

dove:
* I = imposta lorda calcolata sul reddito complessivo del contribuente (considerato al netto degli oneri deducibili e senza tener conto dei crediti d’imposta), dei cinque anni precedenti quello d’insorgenza del diritto alla percezione del Tfr (t)

* R = reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili e senza considerare i crediti d’imposta, dei cinque anni precedenti quello d’insorgenza del diritto alla percezione del Tfr (t).

* 1-2-3-4-5: anni relativi al calcolo.

B) PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FORMA DI CAPITALE EROGATE DA FONDI PENSIONE (RISCATTI /ZAINETTI)

Anche i suddetti proventi sono sottoposti al regime della tassazione separata e non entrano a far parte dell’imponibile IRPEF da riportare nelle dichiarazioni annuali dei redditi e pure per essi era previsto che la tassazione operata dal fondo pensione, quale sostituto d’imposta, relativa ai montanti maturati dall’1.1.2001, avvenisse a titolo di acconto con successiva riliquidazione da parte  delle Agenzie delle Entrate con le modalità e tempistica stabilite per il TFR (vedi sub A).

Con l’entrata  in vigore del D. Lgs n. 252/2005 (c.d. Decreto Maroni) la normativa che aveva introdotto la procedura di riliquidazione relativamente  ai proventi in discorso è stata però abrogata dovendosi pertanto intendere a titolo definitivo la tassazione effettuata dal fondo  pensione anche per i montanti maturati dopo il 31.12.2000.

In questa situazione l’Agenzia Centrale delle Entrate con Circolare n.70/2007 ha tuttavia ritenuto di apportare una modifica al criterio già seguito (a partire  dall’1.1.2001) dai sostituti d’imposta per il calcolo dell’aliquota da applicare ai proventi in discorso e così, in buona sostanza, reintroducendo una forma di riliquidazione non più basata sull’applicazione dell’aliquota media del quinquennio di redditi complessivi antecedenti l’anno di maturazione del diritto alla percezione dei proventi, ma sul criterio di calcolo modificato con la conseguenza , nell’ordinarietà dei casi, di un aggravio d’imposta di marcata entità (anche oltre 15mila euro) penalizzante ancor   più i soggetti che hanno destinato al fondo  pensione parte del TFR.

A parte una questione di illegittimità di tale forma di riliquidazione su cui , a quanto ci risulta , si sono espresse alcune Commissioni Tributarie in senso  favorevole ai contribuenti che hanno fatto ricorso avverso le pretese delle Agenzie delle Entrate (non si conoscono eventuali esiti di Cassazione) , si è potuto anche constatare che i prospetti elaborati in procedura automatica dagli uffici amministrativi a volte non corrispondono alle effettive posizioni fiscali dei destinatari degli avvisi  di pagamento in quanto basati su erronee/improprie compilazioni dei mod. 770 da  parte  del fondo pensione di appartenenza.

Al riguardo , per quanto concerne posizioni liquidate dal FAPA (Fondo pensioni del Gruppo IntesaSanPaolo) , si è potuto rilevare che gli errori si riferiscono , in particolare al computo di anni di partecipazione al fondo  pensione a partire dell’1.1.2001 nonché alla duplicazione di tassazione degli ammontare di anticipazioni.

Pertanto prima  di procedere al pagamento (da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione del relativo avviso) è senz’altro bene che gli interessati , onde evitare esborsi indebiti, effettuino verifiche analoghe a quelle indicate sub A) per poi procedere , nel caso, a tempestivi interventi nelle forme di istanza di autotutela presso l’Agenzia delle Entrate di competenza, meglio se corredate da apposite comunicazioni di rettifica da richiedersi al FAPA al fine di esaustivamente attestare la fondatezza delle proprie ragioni all’ottenimento dei relativi sgravi.

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I residenti a Milano e dintorni, che necessitassero di avere ulteriori chiarimenti sulle tematiche in questione, potranno rivolgersi ai colleghi che presidiano l’Ufficio della nostra Associazione (Via  Olmetto 5 – Milano Tel 02.49637689). Qualora vi sia l’esigenza di una disamina delle posizioni, gli interessati potranno concordare un incontro (l’Ufficio è aperto il giovedì con orario dalle 15 alle 16,45) ove sottoporre  a verifica i prospetti di liquidazione dei c.d. “zainetti” elaborati dal FAPA e quelli prodotti dall’Agenzia  delle Entrate allegati agli avvisi  di pagamento.

Per i Soci  residenti in altre città possono mettersi in contatto con l’Associazione scrivendo una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. spiegando il problema ed allegando gli eventuali documenti.

Associazione “Amici Comit – Piazza Scala”

Milano 17 ottobre 2017

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