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- Licenziamenti collettivi effettuati nell’ambito del programma di "esodo volontario"concordato con le OO.SS.

- Sentenze della Corte di Cassazione favorevoli al datore di lavoro

- Restituzione delle somme oggetto di risarcimento o degli emolumenti percepiti.

L’argomento, indicato dettagliatamente in oggetto, riguarda i colleghi coinvolti nel programma di "esodo volontario" effettuato nel triennio 2003/2005 da Banca Intesa.

Questi, dopo aver impugnato i relativi licenziamenti, ottenendo nei gradi di giudizio di merito (Tribunale del Lavoro e Corte d’Appello), sentenze favorevoli con condanna della Banca al pagamento di somme a titolo risarcitorio e, all'eventuale, reintegro nel posto di lavoro, sono purtroppo risultati definitivamente soccombenti in Corte di Cassazione. In tal caso la Banca sta chiedendo la restituzione delle somme ricevute o la restituzione degli emolumenti percepiti.

Poiché si tratta di posizioni molto delicate, anche per l'ammontare delle cifre in gioco (la Banca esige, infatti, la ripetizione delle somme al lordo delle ritenute versate all’Erario in qualità di sostituto di imposta, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data dei pagamenti), la nostra Associazione ha ritenuto opportuno verificare la possibilità di consentire agli interessati di essere supportati, nelle trattative con la Banca per una sistemazione stragiudiziale delle rispettive pendenze, dal sostegno di uno Studio Legale qualificato.

Al riguardo, abbiamo contattato l’Avv. Tommaso  Civitelli - con studio in Milano , via San Barnaba, 30 CAP 20122 (tel. 02 55185526 - e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) - esperto giuslavorista (che ebbe, tra altro, già modo di patrocinare diverse cause concernenti i licenziamenti irrogati da Banca  Intesa) che ha offerto la propria disponibilità, sia ad incontrare le persone interessate per un esame preliminare della loro posizione, sia a fornire, se richiesto, tutta l'assistenza del caso. In questa seconda eventualità le relative condizioni economiche saranno concordate direttamente con l'Avv. Civitelli.

I colleghi interessati, Soci della nostra Associazione, possono pertanto rivolgersi allo Studio Legale Avv. Civitelli per avere un affiancamento professionale negli  incontri con la  Banca, finalizzati ad un'auspicabile composizione bonaria delle vertenze.

Vi ringraziamo per l'attenzione e caramente vi salutiamo

Associazione "Amici Comit - Piazza Scala"

per il Consiglio Direttivo

Sergio Marini

Milano, 4 maggio 2016

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NOTA FISCALE a cura di Filippo Vasta

Somme restituite al soggetto erogatore e a suo tempo assoggettate a tassazione

L'art. 10, comma, lettera d-bis del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.) sancisce la deducibilità delle somme in questione e il riporto negli anni successivi della parte che non ha trovato capienza nel reddito imponibile.

Cosa succede nella dichiarazione dei redditi

Quest'anno, per queste somme,  è stato introdotto nel mod. 730/2016 una nuova voce nell'ambito degli oneri deducibili: quadro E, rigo 33.

Sulla base della certificazione fornita dal soggetto erogatore (nel nostro caso, la Banca), il quale attesterà di non aver provveduto, da parte sua, a richiedere al fisco l'imposta relativa, il contribuente, nella propria dichiarazione dei redditi, porterà in deduzione del reddito l'importo restituito. E' verosimile che, nei casi che ci occupano, tale importo non trovi capienza nel reddito imponibile dell'anno. Ci sarà pertanto un residuo più o meno significativo che potrà essere rinviato agli anni successivi, sino alla totale estinzione della partita.

Il Decreto Ministeriale del 5.4.2016, emesso in attuazione della suddetta nuova disposizione introdotta nel T.U.I.R., fornisce un’alternativa relativamente a tale quota residua, per la quale, tramite apposita istanza, può essere richiesta la restituzione dell'imposta, calcolata all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%). Questo procedimento risulterà penalizzante, per il contribuente, per la differenza fra la sua aliquota media rispetto alla suddetta aliquota del 23% o quella che sarà eventualmente in vigore al momento in cui verrà redatta la dichiarazione.

Ancorché questi procedimenti, del tutto nuovi, non siano ancora stati ancora concretamente sperimentati, possiamo desumere che:

  • Ogni anno fiscale la quota deducibile è pari al reddito imponibile e il recupero d’imposta pari all’imposta netta. Ogni contribuente interessato, sulla base delle dichiarazioni degli anni precedenti, può farsi un’idea degli anni occorrenti per il recupero del tutto e, orientativamente, quale sarà l’imposta totale recuperata;
  • Sempre sulla base delle dichiarazioni precedenti, dividendo l’imposta netta per il reddito imponibile e moltiplicando per 100, si può calcolare la propria aliquota media e confrontarla con il 23%, per valutare il costo di un recupero in unica soluzione dell’imposta degli anni successivi al primo.

Ci ripromettiamo di tornare in argomento allorché, con il consolidamento della prassi, avremo acquisito una maggiore esperienza sull’argomento.

Milano, 4 maggio 2016

Amici Comit - Piazza Scala - Associazione senza scopo di lucro - Sede legale: Milano – 20123 – Via Olmetto, 5, 1° piano 

  Email: amicicomit@gmail.com - amicicomit@tiscali.it - Codice fiscale: 97623890155

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