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I comunicati Fondocomit dell'11/2/2013 e 18/2/2013


Dal sito Fondocomit abbiamo rilevato il seguente comunicato che pubblichiamo insieme agli "estratti per argomento delle sentenze della Corte di Cassazione". Riteniamo opportuno suggerire ai nostri soci di non accendere i toni di una disputa che rischia di degenerare ulteriormente allungando così ulteriormente i tempi di incasso.

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18.2.2013In data odierna nelle “COMUNICAZIONI”con il titolo “RISPOSTA ALLA CAMPAGNA PROMOSSA SUL SITO ANPECOMIT” è stata inserita la risposta del nostro Ente alla campagna che le Associazioni ANPEC e UNP (con il comunicato unitario n. 3 del 31.1.2013) hanno promosso sul sito Anpecomit invitando ad inviare lettere, di cui hanno pubblicato i contenuti, ai Liquidatori del Fondo, alle Autorità di Vigilanza e alla Banca.

Non avendo senso rispondere singolarmente a una campagna, basata oltretutto su assunti infondati, il Fondo ritiene utile chiarire alcuni punti con il predetto comunicato.
 

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11.2.2013

Facciamo seguito alla notizia del 23.11.2013 per fornire un aggiornamento sulla liquidazione dell’Ente.

Il deposito delle 25 sentenze emesse dalla Corte di Cassazione ha subito dei rallentamenti, perché i fascicoli di alcune controparti del Fondo non erano completi; ora tuttavia manca solo una sentenza e il quadro giuridico dovrebbe essere definito nei prossimi giorni.

Queste sentenze risultano per più versi pregevoli ed apprezzate, sia per la eccezionale celerità della Suprema Corte (come era stato chiesto con apposita istanza dai legali dei Liquidatori, avuto riguardo alla ben comprensibile attesa dei numerosissimi Partecipanti del Fondo), sia per la coerenza nella omogenea decisione di tutte le 25 cause (confidiamo di non venir smentiti dall’ultima in corso di deposito), sia per aver fornito – oltretutto con attente motivazioni – una definitiva guida alle prossime fasi della liquidazione.

Quanto al contenuto delle decisioni, si deve accogliere con vera soddisfazione il definitivo riconoscimento delle scelte compiute dal Fondo circa:
=  la bontà della messa in estinzione dell’Ente,
= la regolarità dell’informazione fin qui data dai Liquidatori (oltre che al Presidente del Tribunale di Milano, quale autorità vigilante) anche alla COVIP,
=  la infondatezza dell’ipotizzato stato d’insolvenza dell’Ente,
=  il riconoscimento delle gravi difficoltà interpretative fin qui incontrate in una situazione priva di precise norme e precedenti,
=  e la legittimità della scelta di procedere in via concorsuale/ripartitoria in applicazione analogica dell’art. 16 disp. att. cod. civ. . Ciò sbarra definitivamente la strada a chi avrebbe voluto proporre decine e decine di cause sparse per tutta Italia e proponibili in qualsiasi tempo (cosa che avrebbe allungato in modo indefinito i tempi della liquidazione a tutto danno dei Pensionati più anziani). Questo è – lo ricordiamo - il motivo per il quale il Fondo ha dovuto portare le sentenze della Corte d’Appello in Corte di Cassazione (era stato proposto un ricorso, in larga parte da persone che avevano dato vita all’ANPEC, che chiedeva di invalidare l’intera procedura).

La Corte di Cassazione ha evitato di entrare nel merito dell’accordo UNP/ANPEC: “Le considerazioni pur svolte al riguardo dalla Corte territoriale sono quindi di carattere meramente discorsivo e si configurano come obiter dicta” (privi di valore decisorio).

Sempre riguardo all’accordo, la Suprema Corte non ha neppure preso in considerazione (evidentemente ritenendo non meritevole di trattazione) una tesi sostenuta dal legale ANPEC nelle memorie ex art. 378 c.p.c. e in udienza: la tesi così ignorata era rivolta a sostenere che il Fondo fosse parte dell’accordo UNP/ANPEC e che dunque fosse cessata la materia del contendere.

Tutto questo riguarda il passato.

Adesso si tratta di dare seguito alle modalità indicate dalla Corte di Cassazione: applicazione in via analogica dell’art. 16 disp. att. cod. civ. anche in relazione allo stato passivo (sui cui contenuti l’esame è ancora in corso).

Nelle prossime settimane i Liquidatori prenderanno gli opportuni contatti, in primis con le competenti Autorità di Vigilanza oltre che con le Fonti Istitutive, per dare pronta e piena attuazione alle sentenze della Corte di Cassazione e procedere con i conseguenti atti propedeutici alla liquidazione.


P.S. Nelle “COMUNICAZIONI”con il titolo

“ESTRATTI PER ARGOMENTO DALLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE” è stata inserita la trascrizione letterale del testo delle sentenze diviso per argomenti, così che ciascuno possa verificarne diretta.

allegati (clicca sull'icona a sinistra per visualizzarli)

   estratti per argomento dalle sentenze della Corte di Cassazione

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Commenti:

• da E.P.:  Grazie. le Fonti Istitutive sono (vero? ) i Sindacati che sono interessati solo agli attivi - non toccati dalla ripartizione - e dalla stessa Banca Intesa, che pertanto dovrebbe essere l'unica a decidere con quali criteri distribuire i fondi risultanti dalla Stato Passivo ed effettuare un accantonamento per la questione dei 110mln, indicando quanto spetterebbe ad ognuno se la vicenda si concluderà definitivamente a favore del Fondo. E' forse solo con il Fondo che si potrebbe continuare a richiedere l'approvazione di quell'Accordo, non impositivo a seguito delle sentenze, ma approvato in larga misura dai pensionati. Opporsi comunque a quanto deciderà il Fondo porterebbe solo ad ulteriori spese da parte del Fondo stesso, a diminuzione di quanto di nostra spettanza. E' vero che la Banca Intesa non ha nessun interesse a gestire la liquidità del Fondo perchè investita in titoli a breve e pertanto non facendo parte della raccolta?
Non ho mai creduto che i liquidatori avessero alcun interesse a continuare questa lunga storia. Buona lettura delle osservazioni!